Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29044 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29044 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOSIA SANTO N. IL 14/08/1968
avverso la sentenza n. 786/2014 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in rubrica la Corte d’appello di Caltanissetta ha
confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 699, commi 2 e 3,
cod. pen., consistito nel porto fuori dall’abitazione di un coltello a serramanico
con congegno di apertura a scatto, aggravato dall’aver commesso il fatto
all’interno di un centro commerciale e dunque in luogo caratterizzato da concorso
di persone.

motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla sussistenza del reato di
cui all’art. 699 cod. pen., anziché della violazione dell’art. 4 legge n. 110 del
1975, sotto il profilo della contestata natura di arma propria del coltello
sequestrato, nonchè alla sussistenza della circostanza aggravante.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché omette sostanzialmente di
confrontarsi con le puntuali motivazioni della sentenza gravata; in particolare, il
ricorrente si dilunga in unInconferente ricostruzione del meccanismo di efficienza
del coltello a scatto e delle caratteristiche che deve possedere la lama delle armi
c.d. bianche per essere qualificate giuridicamente come armi proprie, che non si
confronta con l’argomentazione della Corte territoriale secondo cui il coltello
sequestrato al Nicosia era munito di un meccanismo di apertura a scatto, la cui
ridotta efficienza non ne precludeva in termini assoluti la funzionalità ed era
comunque agevolmente riparabile, così da non escludere la natura di “molletta”
del coltello, normativamente riconducibile al novero delle armi proprie
naturalmente destinate all’offesa alla persona, di cui è perciò vietato il porto in
modo assoluto (Sez. 1 n. 12427 del 24/10/1994, Rv. 199887; Sez. 1 n. 2208 del
18/01/1995, Rv. 200423; Sez. 1 n. 392 dell’i/12/1999, Rv. 215145; Sez. 1 n.
22285 del 29/04/2004, Rv. 228194); il meccanismo di apertura a molla della
lama rende dunque inconferenti e ultronee le argomentazioni del ricorrente che
si riferiscono al diverso caso del coltello a serramanico caratterizzato da un più
semplice meccanismo di piegamento manuale della lama, perciò dotato di una
diversa – e meno immediata – capacità offensiva.

Anche la censura riguardante la sussistenza dell’aggravante di cui al terzo
comma dell’art. 699 cod. pen. è del tutto generica, a fronte della contestualità
dell’accertamento del possesso del coltello in coincidenza all’uscita dell’imputato
dal centro commerciale con le borse della spesa appena effettuata, valorizzata
dai giudici di merito; la natura aspecifica del gravame che discende dall’assenza
di correlazione tra le ragioni argomentative della sentenza impugnata e quelle
1

Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo vizio di

poste a fondamento dell’impugnazione integra, dunque, una causa tipica di
inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv.
253893).

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

P.Q.M.

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