Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29042 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29042 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SABELLA ANTONIO N. IL 19/09/1980
avverso la sentenza n. 1552/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Sabella Antonio, a mezzo del difensore,
avverso la sentenza indicata in rubrica, che ha confermato la condanna
dell’imputato limitatamente al reato di cui all’art. 9 comma 2 legge n. 1423 del
1956 ascritto al capo A, consistito nel mettersi alla guida di un’autovettura
sprovvisto della patente di guida perché revocata, rideterminando la pena in
mesi 8 di reclusione anche a seguito del riconoscimento delle attenuanti

inammissibile, perché basato su motivi del tutto distonici (ex art. 606 comma 3,
ultima parte, cod.proc.pen.) dagli originari motivi d’appello (che, come dato atto
nella decisione impugnata, riguardavano esclusivamente il punto relativo al
trattamento sanzionatorio), e che neppure si confrontano con la motivazione
della sentenza d’appello, limitandosi a una generica contestazione della
pericolosità del Sabella definitivamente accertata col provvedimento impositivo
della misura di prevenzione personale, la violazione delle cui prescrizioni è stata
contestata nel presente giudizio.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, deve essere dichiarato

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