Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29041 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29041 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OUNALI HICHEM N. IL 03/02/1985
avverso la sentenza n. 9513/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Ounali Hichenn, personalmente, avverso la
sentenza indicata in rubrica, che ha confermato la condanna dell’imputato per le
violazioni della disciplina delle armi a lui ascritte, è basato su motivi generici e
manifestamente infondati, e deve essere dichiarato inammissibile, in quanto:
– la violazione di legge dedotta in relazione all’art. 420-ter del codice di rito è
articolata in termini del tutto generici, che non specificano se il lamentato

difensore; dagli atti del fascicolo emerge peraltro esclusivamente la
presentazione di un’istanza di rinvio dell’udienza dibattimentale da parte del
difensore per altro impegno professionale, rigettata dalla Corte territoriale con
ordinanza emessa il 13.02.2015 e fondata su una motivazione ineccepibile, che
dava atto che l’istanza non indicava né la data della diversa udienza in cui il
difensore sarebbe stato impegnato, né la priorità della relativa fissazione, né
l’impossibilità del difensore di farsi sostituire nell’uno o nell’altro procedimento;
– il dedotto vizio di motivazione della sentenza si esaurisce in una contestazione
in termini puramente assertivi della condanna pronunciata nei confronti
dell’imputato, che non soddisfa il requisito della specificità del motivo stabilito a
pena di inammissibilità dall’art. 581 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., che esige la
precisa prospettazione delle censure di natura logica o giuridica da sottoporre
alla verifica della Corte (Sez. 3 n. 16851 del 2/03/2010, Rv. 246980), in modo
da consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi proposti e di
esercitare il proprio sindacato di legittimità (Sez. 2 n. 13951 del 5/02/2014, Rv.
259704).

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

impedimento a comparire nel giudizio d’appello riguardasse l’imputato o il suo

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