Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29039 del 09/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29039 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRABLSI MARWANE N. IL 25/06/1984
avverso l’ordinanza n. 5264/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 05/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 09/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha
rigettato le istanze di misure alternative alla detenzione in carcere formulate dal
condannato, in considerazione della pericolosità sociale del soggetto desunta dai
precedenti penali e dalle informative di polizia, nonché dell’assenza di attività
lavorativa e di stabile dimora, così da escludere l’idoneità delle misure richieste
a svolgere un’effettiva e verificabile funzione risocializzante e a salvaguardare le
Ricorre per cassazione Trablsì Marwane, personalmente, limitandosi a formulare
una doglianza del tutto generica, che non denuncia alcun vizio di legittimità del
provvedimento impugnato, ma si esaurisce nel sollecitare un rinnovato
apprezzamento – nel merito – delle valutazioni compiute dal Tribunale, sulla
scorta dell’allegata regolarità della condotta tenuta in carcere, che esula
completamente dal sindacato demandato a questa Corte.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo
determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015
esigenze di prevenzione dal rischio di recidivanza nelle condotte illecite.