Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29038 del 20/02/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29038 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLASANTI SIMONE N. IL 05/02/1975
avverso la sentenza n. 9930/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. … )3
che ha concluso per
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Udito, pe

parte ci

Ud difenso vv.

l’Avv

Data Udienza: 20/02/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 17 aprile 2012 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di detta città in data 20 ottobre 2011, riduceva la pena
originariamente inflitta a COLASANTI Simone (imputato del delitto di cui agli artt. 73 e 80
comma 2° del D.P.R. 309/90), ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 34.000,00 di

temporanea, revocando la confisca del telefono cellulare in sequestro e confermando nel resto.
1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia
deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale, per avere la Corte distrettuale negato la circostanza attenuante speciale del
fatto di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5° del D.P.R. 309/90: lamenta, in particolare, la
difesa che la corte capitolina aveva basato la propria decisione esclusivamente sul dato
ponderale. Con un secondo motivo la difesa censura la decisione impugnata in ordine alla
confermata confisca del denaro in sequestro perché motivata in modo contraddittorio e/o
manifestamente illogico, posto che il denaro sequestrato era frutto di risparmi individuali e non
provento di reato per il quale nessuna specifica motivazione era stata adottata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, trattasi di censura mai
formulata con l’atto di appello (tanto che nessun cenno viene fatto di tale doglianza nella parte
introduttiva della decisione impugnata): peraltro l’esame dell’atto di appello, effettuabile
trattandosi di error in procedendo, comprova la mancata impugnazione della sentenza sul
punto, sicché il motivo è inammissibile ai sensi del comma 3 dell’art. 606 cod. proc. pen.
2. Quanto al secondo motivo trattasi di censura manifestamente infondata, avendo la
Corte territoriale motivato in maniera del ti* esente da vizi logici oltre che coerentemente ai
dati processuali (vds. pag. 2 della sentenza impugnata) lo stretto collegamento del denaro
sequestrato (rinvenuto, nel corso della perquisizione, riposto su uno scaffale del negozio
dell’imputato ove era anche detenuta la droga detenuta per lo smercio e un bilancino di
precisione) con la condotta di illecita detenzione, anche in considerazione delle ragioni
esplicitate dall’imputato in ordine alla propria condotta illegale, a suo dire determinata da
difficoltà economiche.
3. Segue alla declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento della somma – ritenuta congrua – di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della
causa di inammissibilità.

multa, sostituendo la pena accessoria della interdizione perpetua dai pp.uu. con quella

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Il Co sigliere estensore
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Il Presidente
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Così1 deciso in Roma il 20 febbraio 2013

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