Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29038 del 09/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29038 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUSHI ARTUR N. IL 06/05/1975
avverso l’ordinanza n. 1273/2014 TRIBUNALE di VICENZA, del
25/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 09/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Bushi Artur, personalmente, avverso
l’ordinanza indicata in rubrica, con cui il Tribunale di Vicenza ha rigettato
l’istanza di messa alla prova formulata ex art. 168-bis cod. pen. dall’imputato nel
procedimento a suo carico per il delitto di cui all’art. 235 terzo comma cod. pen.,
in considerazione dell’omessa eliminazione delle conseguenze dannose e
pericolose del reato mediante l’allontanamento volontario del Bushi dal territorio
precedenti condanne per violazione della disciplina degli stupefacenti e per
sfruttamento della prostituzione alla pena complessiva di anni 5 mesi 8 di
reclusione, deve essere dichiarato inammissibile, perchè, pur deducendo
formalmente violazione di legge e vizi della motivazione del provvedimento
impugnato, si esaurisce in realtà in una mera contestazione del merito della
valutazione compiuta dal Tribunale, che – in quanto congruamente e logicamente
argomentata sulla scorta di elementi di fatto obiettivi, basati sul titolo del reato e
sulla personalità criminale del reo, che non implicano alcuna paventata
discriminazione dello straniero rispetto al cittadino italiano – rientra nella
competenza esclusiva del giudice di merito e non è sindacabile dalla Corte di
legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria equamente determinata nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015
italiano, nonché dell’inaffidabilità della condotta futura del prevenuto gravato di