Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29037 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29037 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA DAVIDE N. IL 07/04/1983
avverso l’ordinanza n. 113/2015 TRIBUNALE di GENOVA, del
25/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Genova, giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 25
marzo 2015, ha respinto la domanda di La Rosa Davide, diretta ad ottenere
l’applicazione della disciplina del reato continuato tra fatti separatamente
giudicati.
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto l’eterogeneità dei reati

temporale prolungato (oltre tre anni) e con modalità diverse e indicative di
occasionalità e non di precedente programmazione, tali da rendere improbabile
che già all’epoca di commissione del primo reato l’interessato si fosse prefisso
di commettere anche i reati eseguiti in tempi e luoghi diversi; ha aggiunto che
lo stato di tossicodipendenza, da solo, non era sufficiente a suffragare l’allegato
disegno criminoso unitario.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione La Rosa
personalmente il quale, con unico motivo, deduce mancanza o manifesta
illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, al di là del titolo dato al motivo
formulato, tende in realtà ad una rivalutazione nel merito dell’istanza proposta.
Il giudice dell’esecuzione non ha omesso di indicare, con adeguato e
coerente ragionamento, i motivi per cui non ha ritenuto di ravvisare la
continuazione tra i fatti dedotti, precisandone le differenti modalità esecutive
con riguardo a quelli omogenei insieme alla distanza temporale: lesioni alla
fidanzata nel corso di una lite di coppia, lesioni e minacce gravi durante un
diverbio per motivi di viabilità, lesioni ad un agente penitenziario nel corso di
una resistenza.
Né risulta ignorato lo stato di tossicodipendenza dell’istante, come avvenuto
in precedente procedimento evocato dal ricorrente e concernente per sua
stessa ammissione altre sentenze.
Lo stato di tossicodipendenza, infatti, non illogicamente è stato ritenuto
insufficiente, in assenza di altri elementi concreti di collegamento, a sostenere
un disegno criminoso unitario di fatti temporalmente distanziati, in parte
eterogenei e in parte maturati (come le lesioni) in contesti conflittuali del tutto
contingenti e certamente non programmabili.
1

C11

(rapina, lesioni, minacce, resistenza, ricettazione, armi), commessi in un arco

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

P.Q.M.

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