Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29036 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29036 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIANO ANNA N. IL 27/10/1951
avverso l’ordinanza n. 1858/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
14/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, giudice
dell’esecuzione, con ordinanza del 14 gennaio 2015, ha respinto la domanda
proposta dal Procuratore della Repubblica della sede, diretta ad ottenere
l’applicazione della disciplina del reato continuato, in favore di Gagliano Anna,
tra plurime violazioni finanziarie ed omissioni contributive, già unificate nella

unificazione di pene concorrenti del 22 settembre 2014, e altri reati di
bancarotta fraudolenta ed evasione dell’IVA giudicati con sentenza del 7 maggio
2014, irrevocabile dal 10 luglio 2014, non compresa nel suddetto cumulo.
A sostegno della decisione ha osservato che le sentenze comprese nel
provvedimento di unificazione di pene concorrenti erano relative a violazioni
commesse dalla Gagliano quale socio/amministratore della Hygiencoop s.r.I.,
mentre le violazioni giudicate con la sentenza del 7 maggio 2014 erano state
commesse dalla condannata quale amministratore unico della Servizi Europa
s.r.I., pur risultando tutti i reati commessi nel medesimo arco temporale tra il
2008 e il 2009.
La diversità delle attività imprenditoriali non consentiva, secondo il Giudice,
di unificare le relative violazioni in un unico disegno criminoso, a meno di
attribuire alla condannata la deliberata scelta di gestire qualsiasi attività di
impresa in spregio alla normativa fiscale e commerciale, ciò che era stato
escluso dalla stessa interessata, la quale, nel giudizio conclusosi con la
sentenza del 7 maggio 2014, si era difesa allegando il suo stato di disagio
psichico.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la
Gagliano tramite il difensore, il quale, con unico motivo, denuncia la manifesta
illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen.
Le due imprese, entrambe di pulizia, avevano operato nello stesso periodo e
nella medesima area (Milano e hinterland); erano state male gestite allo stesso
modo con la sistematica evasione delle imposte dirette, Iva e ritenute
previdenziali, ciò che aveva contribuito a determinare il fallimento di una delle
due società (la Servizi Europa).
Il disagio psichico era insorto diversi anni dopo i fatti di reato e ricorrevano
tutti gli indici (omogeneità delle violazioni e contiguità temporale) per ritenere
la continuazione illogicamente negata.

1

continuazione in sede di cognizione e confluite nel provvedimento di

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché, al di là del titolo dato ai motivi
formulati, tende in realtà ad una rivalutazione nel merito dell’istanza proposta.
Il giudice dell’esecuzione non ha omesso di indicare, con adeguato e
coerente ragionamento, i motivi per cui, nel caso di specie, non ha ritenuto di
ravvisare la continuazione tra i fatti sopra indicati.

comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,

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