Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29035 del 09/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29035 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZINDATO ANTONINO N. IL 31/05/1942
avverso l’ordinanza n. 3013/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 09/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Zindato Antonino avverso il provvedimento
indicato in rubrica, che ha rigettato il reclamo del ricorrente avverso il diniego di
concessione del beneficio della liberazione anticipata speciale, deve essere
dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 comma 1
lett. c) e 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., perché privo dell’indicazione dei
Il ricorrente deve di conseguenza essere condannato al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria
che si ritiene equo contenere nella somma di 500 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015
motivi dell’impugnazione.