Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29034 del 09/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29034 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COCUZZA NUNZIO N. IL 30/10/1966
avverso l’ordinanza n. 1468/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 10/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Cocuzza Nunzio, a mezzo del difensore,
avverso l’ordinanza indicata in rubrica, che ha rigettato il reclamo del ricorrente
avverso il diniego di concessione della liberazione anticipata speciale in ragione
della condanna in espiazione per reati ostativi ex art. 4-bis ord.pen., è basato su
motivi manifestamente infondati, e deve perciò essere dichiarato inammissibile,
in quanto si pone in contrasto coi principi in tema di caducazione ex tunc delle

di norma processuale della modifica apportata – in sede di conversione – dalla
legge n. 10 del 2014 all’art. 4 del D.L. n. 146 del 2013, soggetta perciò alla
regola del tempus regit actum, pacificamente affermati da questa Corte, Sez. 1,
a partire dalla sentenza n. 34073 del 27/06/2014, Rv. 260848, che escludono
qualsiasi rilevanza del fatto che l’istanza di integrazione del beneficio fosse stata
presentata nella vigenza della norma originaria non convertita in legge, la cui
caducazìone ne esclude in radice l’idoneità a generare diritti o aspettative
suscettibili di tutela; del tutto incongruo si rivela, in particolare, il richiamo
operato dal ricorrente al disposto dell’art. 15 comma 5 legge n. 400 del 1988,
che non prevede alcuna ultrattività della norma non convertita, ma si limita a
stabilire che gli emendamenti approvati in sede di conversione di un decreto
legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della
legge (e non dopo il decorso dell’ordinaria vacatio legis).

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

norme introdotte con un decreto d’urgenza non convertito in legge e sulla natura

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA