Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29034 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29034 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO GABRIELE N. IL 23/02/1983
avverso la sentenza n. 1868/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza emessa in data 11 ottobre 2011 dal GUP del
Tribunale di Noia, che aveva dichiarato GABRIELE BIANCO colpevole di
estorsione aggravata e continuata (in S. Sebastiano al Vesuvio, dal 2
novembre 2010 al 31 maggio 2011), con la recidiva reiterata, specifica

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con l’ausilio del
difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale, nonché manifesta illogicità della motivazione, lamentando
l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, che
avrebbero dovuto essergli concesse “in considerazione del
comportamento processuale”.
Il ricorso è inammissibile perché tardivo: la sentenza impugnata è
stata deliberata in data 25 giugno 2012 in presenza dell’imputato in
vinculis, con riserva del termine di giorni 90 per il deposito, ritualmente
osservato (il deposito risale infatti al 21 settembre 2012); ne consegue
che il termine per l’impugnazione, pari a 45 giorni con decorrenza 23
settembre 2012, scadeva il 7 novembre 2012, mentre il ricorso è stato
depositato il 21 novembre 2012.

Il ricorso è comunque manifestamente infondato, poiché la Corte di
appello ha posto a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti
generiche i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato e le
modalità dei fatti, ritenute sintomatiche di una certa pervicacia
criminale, attesa la reiterazione degli stessi e la circostanza che
l’imputato non abbia esitato a commetterli nonostante l’imposto divieto
di dimora. Trattasi di motivazione esauriente, logica, non
contraddittoria, come tale non sindacabile in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha

ed infraquinquennale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante
entità di detta colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa
delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2013

Il Con igliere estensore

Il Presi

te

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore

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