Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29032 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29032 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLENTI GIUSEPPE N. IL 22/03/1964
avverso l’ordinanza n. 4736/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 28/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 28 gennaio 2015 il Tribunale di sorveglianza
di Torino ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale e
ammesso d’ufficio Gallenti Giuseppe alla misura della detenzione domiciliare
con riguardo all’espiazione di pena di anni uno, mesi tre e giorni dodici di
reclusione per il riconosciuto delitto continuato di atti persecutori e lesioni in

Faderica, commessi in Novara negli anni 2011 e 2012.
A ragione del rigetto della più ampia misura richiesta, il Tribunale ha
addotto l’assenza di un’attività lavorativa, l’impossibilità di svolgimento
dell’indagine sociale non avendo Gallenti risposto a due convocazioni da parte
dell U.e.p.e di Catania, il comportamento del condannato minimizzante i reati
ccnirnessi da parte.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Gallenti
personalmente, il quale deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 47
Crd. Pen., in relazione all’at. 27 Cost.: l’assenza di un’attività lavorativa non
sarebbe motivo idoneo a sostenere il rigetto della misura; la mancata risposta
alle convocazioni dell’U.e.p.e. era stata giustificata dai coevi impegni
dell’interessato; negli scritti difensivi non avrebbe minimizzato i fatti commessi,
come dimostrato anche dall’integrale risarcimento del danno operato a favore
della persona offesa.
Denuncia, altresì, vizio di motivazione nel triplice profilo indicato nell’art.
506, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente
,nfondato, laddove denuncia un vizio di motivazione che non sussiste, non
liscontrandosi all’evidenza nel provvedimento impugnato carenze motivazionali
ovvero manifeste illogicità o contraddizioni del ragionamento decisorio.
Esso postula, poi, una rivalutazione nel merito non consentita nel giudizio di
legittimità, laddove denuncia violazioni di legge parimenti insussistenti, che
sottendono invece un diverso apprezzamento del medesimo materiale
istruttorio apprezzato dal Tribunale con adeguata e coerente motivazione, come
si è detto.

2

cYd

danno della sua ex convivente, Cantone Ester e della di lei figlia, Esposito

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna
al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa della
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

P.Q.M.

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