Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29031 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29031 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONDORELLI ALFONSO N. IL 23/05/1964
avverso l’ordinanza n. 2686/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 11/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata in data 11 febbraio 2015 il Tribunale di
sorveglianza di Catania ha respinto la domanda di Condorelli Alfonso di
ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari da
espletarsi in sede ambulatoriale; in subordine di affidamento in prova
(ordinario) al servizio sociale; in ulteriore subordine di detenzione
domiciliare.

sfavorevole, fondato sui plurimi gravi precedenti penali, sui carichi pendenti
(guida senza patente del 2012), sulle negative informazioni di polizia e sulla
relazione dell’U.e.p.e. (Ufficio penale di esecuzione esterna) attestante il
mancato avvio di alcun processo di revisione critica dei trascorsi devianti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Condorelli
tramite il difensore, il quale denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione: i precedenti per reati gravi sarebbero remoti ed espiati;
attualmente sono in esecuzione condanne per violazioni di misure di
prevenzione; il carico pendente è unico e per fatto contravvenzionale;
generiche sono le informazioni di polizia con riguardo a suoi presunti
contatti con persone pregiudicate; travisato sarebbe stato il giudizio
espresso dall’U.e.p.e; il programma ambulatoriale sarebbe stato ritenuto
idoneo nella relazione dell’U.e.p.e.; il Tribunale avrebbe ignorato
l’opportunità di lavoro di Condorelli presso un bar di Catania.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, da un lato, la motivazione del
provvedimento impugnato non si appalesa manifestamente illogica o
contraddittoria, posto che il giudizio di pericolosità sociale, ritenuta
incompatibile con le misure alternative richieste, è fondato su una serie di
elementi anche unitariamente valutati che il ricorrente, invece, pretende di
sezionare ed isolare l’uno dall’altro; e, dall’altro, il ricorrente mira a
sostituire alla valutazione del Tribunale una diversa lettura dei dati istruttori
(in particolare, in tema di idoneità del programma terapeutico ambulatoriale
proposto) non consentita nel giudizio di legittimità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna di Condorelli al pagamento delle
1

A ragione della decisione ha addotto un giudizio prognostico

spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 9/012/2015.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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