Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29030 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29030 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LONGO VINCENZO N. IL 10/11/1963
avverso l’ordinanza n. 195/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 27/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
rigettato il reclamo proposto da Longo Vincenzo avverso il decreto del Ministro
della Giustizia avente ad oggetto la proroga della sottoposizione alle regole del
regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord.pen., sulla scorta delle
informative degli organismi centrali delle forze dell’ordine, della DNA e della DDA
di Reggio Calabria in data 10.12.2014 e 11.114,2014, nonchè delle risultanze

Longo per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 12-quinquies legge n. 356
del 1992, dalle quali emerge la permanente organicità del Longo, in posizione di
rilievo, alla “società” di Polistena della ndrangheta, costituente un’articolazione
tuttora saldamente operativa dell’organizzazione criminale nella provincia di
Reggio Calabria, con diramazioni estese all’intero territorio nazionale e anche
all’estero.

Ricorre per cassazione Longo Vincenzo, a mezzo del difensore, deducendo due
motivi di doglianza coi quali lamenta violazione di legge in relazione all’art. 41bis, comma 2-bis terzo periodo, ord.pen., e carenza della motivazione del
provvedimento impugnato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, oltre a dedurre – in
parte – un vizio di motivazione che non è consentito proporre avverso il
provvedimento in oggetto (che ai sensi del comma 2-sexies dell’art. 41 ord.pen.
può essere impugnato solo per violazione di legge), si dilunga nel resto in un
generico e teorico richiamo dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa
Corte in materia di presupposti della proroga del regime di trattamento
differenziato, nonché in una contestazione del merito dell’ordinanza reiettiva del
reclamo basata su argomentazioni, come quelle relative all’esclusione da parte
del giudice della cognizione delle aggravanti di cui al capoverso dell’art. 416 bis
cod. pen. e di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 (quanto all’imputazione di
trasferimento fraudolento di beni) nei delitti per i quali è stata pronunciata
condanna a carico del Longo, che sono state puntualmente esaminate dal
Tribunale di sorveglianza e motivatamente ritenute inidonee a elidere o
attenuare il giudizio di pericolosità del ricorrente e la conseguente esigenza di
mantenere la misura di prevenzione a suo carico.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
1

delle sentenze di condanna non ancora definitive pronunciate nei confronti del

pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 9/12/2015

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