Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2903 del 07/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2903 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSe–T-R-IB~ DI CUNEO
nei confronti di:
ARMANDO GIOVANNI N. IL 17/07/1984 elik?
avverso la sentenza n. 1448/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CUNEO, del 18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 07/12/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Gup del Tribunale di Cuneo, con sentenza emessa il 18/05/2012, ex art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Giovanni Armando – imputato del
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti – la
pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed 7.703,00 di multa; pena
detentiva sospesa.
deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione
alla mancata confisca dell’autovettura in sequestro.
3. Le censure dedotte dal PM ricorrente sono infondate. Il Gup
ha
congruamente motivato sulla mancata confisca dell’auto in sequestro. Trattasi,
peraltro, di censura in punto di fatto non consentita in sede di legittimità.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso del PM.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PM.
Così deciso il 6 1•, »/err.2.._
:)re2.92,A1(X104.7,
2.11 PM presso il Tribunale di Cuneo proponeva ricorso per Cassazione,