Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29029 del 09/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29029 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CETRULLO PIERINO N. IL 11/10/1974
PPM iD E 14 Ti
avverso il decreto n. 3417/20141TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 28/11/2014 —
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 09/12/2015
RITENUTO IN FATTO
1.
Con decreto deliberato il 28 novembre 2014 il Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile la domanda
di Cetrullo Pierino diretta all’applicazione della misura dell’affidamento in
prova in casi particolari, in relazione al provvedimento di cumulo del 5
settembre 2011 della Procura della Repubblica di Pescara, perché mera
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione Cetrullo
personalmente, il quale insiste nella richiesta di ammissione alla misura
alternativa, di cui a suo avviso ricorrerebbero tutte le condizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché, oltre a formulare istanza non
consentita in questa sede, risulta palesemente eccentrico rispetto alla
decisione impugnata che non ha esaminato nel merito la domanda di
misura alternativa, poiché l’ha ritenuta mera ripresentazione di altra già
respinta con ordinanza del 17 settembre 2014, precedente di soli due mesi
quella attuale.
La totale incongruenza tra la
ratio decidendi
del provvedimento
impugnato e il contenuto del ricorso va assimilata alla genericità del motivo
ed importa, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
1
riproposizione di richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi.
Così deciso il 9/12/2015.