Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29028 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29028 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ELIA GIUSEPPE N. IL 13/01/1963
avverso l’ordinanza n. 9214/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 19/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 19 febbraio 2015 il Tribunale di

sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da D’Elia Giuseppe
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma, in data 3
dicembre 2014, che aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda di
D’Efia diretta ad ottenere, ex art. 4 di. 23/12/2013, n. 146, convertito nella
legge 21/02/2014, n. 10, l’integrazione della liberazione anticipata già

poiché non dovuta,) stante l’esecuzione in corso di pena inflitta per delitto
ostativo, di cui all’art. 4-bis Ord. Pen.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D’Elia
personalmente, il quale deduce errore di diritto nell’aver ritenuto non
ancora espiata la pena pertinente a delitti ostativi, richiamando al riguardo
il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 11
febbraio 2015 che allega; e denuncia, altresì, l’omesso esame della sua
condotta attuale e il riferimento ai soli fatti commessi in tempi remoti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Esso è manifestamente infondato con riguardo alla negata espiazione di
reato ostativo, correttamente affermata invece dal Tribunale per il periodo
interessato dalla richiesta di liberazione anticipata, dal 3/07/2009 al
3/01/2013, anteriore rispetto al tempo della successiva ordinanza del
Magistrato di sorveglianza di Spoleto, datata due anni più tardi, che ha
ritenuto terminata l’esecuzione della pena pertinente al delitto ostativo.
Nel resto il ricorso è del tutto generico.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il
minimo e il massimo previsti, in euro mille.

1

cid(L-

conseguita in relazione al periodo di carcerazione 3/07/2009-3/01/2013,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 9/12/2015.

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