Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29027 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29027 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TERLIZZI ROBERTO N. IL 01/03/1970
avverso l’ordinanza n. 7739/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 19/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Terlizzi Roberto, a mezzo del difensore,
avverso l’ordinanza indicata in rubrica, con cui il Tribunale di Sorveglianza di
Roma ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente in materia di sanzione
disciplinare (irrogata nella misura di giorni tre di esclusione dalle attività
ricreative e sportive), deve essere dichiarato inammissibile, perché non deduce
alcun vizio di legittimità del provvedimento impugnato, riconducibile alle ipotesi

del potere disciplinare, ma si limita a una generica e assertiva contestazione in
punto di fatto della sussistenza dell’illecito disciplinare, che integra una censura
di merito che non può trovare ingresso in questa sede.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

nelle quali l’art. 69 comma 6 lett. a) ord.pen. consente di sindacare l’esercizio

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