Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29026 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29026 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALENZA AMBROGIO N. IL 01/01/1958
avverso l’ordinanza n. 541/2011/TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 14/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 14 gennaio 2015 il Tribunale di sorveglianza
di Catania ha respinto la domanda di Valenza Ambrogio diretta ad ottenere il
beneficio della liberazione condizionale.

2. Avverso la predetta ordinanza Valenza, con dichiarazione del 10 febbraio

riservando la presentazione di motivi al difensore che non li ha depositati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c),
dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

2015 ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., ha proposto impugnazione,

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