Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29025 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29025 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOUMAHORO IDRISSA N. IL 04/05/1962
avverso l’ordinanza n. 5798/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 10/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 10 marzo 2015 il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha respinto la richiesta di accertamento della collaborazione con la
giustizia, avanzata da Soumahoro Idrissa, detenuto in espiazione della pena di
anni diciassette di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene
concorrenti emesso il 10 dicembre 2013 dalla Procura generale della Repubblica

traffico di sostanze stupefacenti.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Soumahoro personalmente, il quale deduce i vizi di violazione di legge e difetto
di motivazione e lamenta, altresì, la mancata valutazione del positivo evolversi
della sua personalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico,
esaurendosi nell’enunciazione dei pretesi vizi, senza confrontarsi con la diffusa
e coerente motivazione del provvedimento impugnato, tranne che per confutare
la distinzione che esso avrebbe operata tra collaboratore di giustizia, in quanto
persona condannata per uno dei delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis, Ord.
Pen., e testimone estraneo ai fatti riferiti, con attribuzione dei benefici premiali
in deroga solo al primo.
In realtà la negazione della collaborazione con la giustizia poggia,
nell’ordinanza impugnata, non su astratte distinzioni di ruoli, bensì sulla
approfondita analisi dei contenuti delle sentenze di condanna e, segnatamente,
della sentenza del Tribunale di Napoli del 13 giugno 2007 nella quale l’attuale
ricorrente è più volte definito come persona poco credibile, al punto di vedersi
negata la circostanza attenuante di cui al comma settimo dell’art. 74 d.P.R. n.
309 del 1990, diniego confermato in sede di appello con sentenza in data 11
dicembre 2008. E’, inoltre, richiamata la sentenza della Corte di appello di
Napoli del 20 aprile 2007, nell’ambito di altro procedimento, in cui l’attenuante
prevista dal comma settimo dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risulta applicata,
come annotato dal Tribunale di sorveglianza, senza una approfondita analisi
dell’apporto collaborativo, sulla base della sola nota informativa della Direzione
distrettuale antimafia di Napoli in data 18 aprile 2007. Né manca il riferimento
alle sentenze più recenti depositate dalla difesa (sentenza 28 novembre 2012
2

CIPL—

presso la Corte di appello di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al

del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli e sentenza 14
febbraio 2013 del Tribunale di Napoli), entrambe ritenute non decisive ai fini
dell’accertamento della collaborazione con la giustizia.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna

che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa della
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria

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