Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29024 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29024 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AKKAN NECMETTIN N. IL 05/06/1976
avverso l’ordinanza n. 3244/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 27/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 27 febbraio 2015 il Tribunale di sorveglianza
di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di semilibertà avanzata da
Akkan Necmettin, in espiazione di delitto assolutamente ostativo (sequestro di
persona a scopo di estorsione), previo accertamento incidentale negativo circa

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Akkan
personalmente, il quale deduce che il mancato riconoscimento, in sentenza,
dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. non esclude la sua marginale
partecipazione al fatto e l’ignoranza delle altre persone coinvolte nel delitto con
la conseguente impossibilità di apportare un contributo utile alla giustizia; il
mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’at. 114 cod.
pen., in particolare, era disceso ex lege dalla concorrente aggravante del
numero delle persone, di cui all’art. 112 dello stesso codice, e la sua limitata
partecipazione al fatto era confermata dal riconoscimento delle attenuanti
generiche e dall’irrogazione di una pena contenuta (anni undici e mesi quattro)
rispetto alla gravità del delitto contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente
infondato e, inoltre, proposto per motivi non consentiti.
L’ordinanza impugnata, invero, con motivazione adeguata e coerente,
ripercorre il contenuto della sentenza di condanna e ne ricava il ruolo non
secondario di Akkan nel delitto, avendo messo a disposizione dei sequestratori
il proprio locale adibito alla vendita di Kebab, dove l’ostaggio fu trattenuto nel
sottoscala contro la sua volontà; aggiunge che Akkan era perfettamente a
conoscenza del sequestro e delle sue modalità al punto di interessarsi
direttamente al riscatto; e coerentemente ritiene l’interessato in grado di
riferire circa gli esecutori materiali del rapimento nella fase iniziale, rimasti
invece ignoti.
A tali ragionevoli valutazioni il ricorrente non può, dunque, sostituire le sue,
erroneamente rappresentandole come vizi di legittimità del provvedimento
impugnato.

2

l’inesigibilità della condotta di collaborazione con la giustizia.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna
al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa della
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

P.Q.M.

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