Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29023 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29023 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RESTIVO SALVATORE N. IL 15/10/1980
avverso l’ordinanza n. 961/2014 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
12/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 12 gennaio 2015 il Tribunale di Cagliari,
giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di applicazione della disciplina
del reato continuato, a norma dell’art. 671 cod. proc. pen., proposta da Restivo
Salvatore.

gennaio 2015 ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., ha proposto reclamo,
qualificato dal Tribunale come ricorso per cassazione, riservando la
presertazione di motivi che non sono stati depositati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c),
dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
san:jone pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

2. Avverso la predetta ordinanza Restivo, con dichiarazione in data 22

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