Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29022 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29022 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SURIANO MIMMO N. IL 21/09/1969
avverso l’ordinanza n. 409/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 26/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 26 febbraio 2015 il Tribunale di sorveglianza
di Bologna, apprezzata come non compatibile la prosecuzione dell’affidamento
in prova al servizio sociale in casi particolari con la sopravvenuta applicazione di
misura cautelare degli arresti domiciliari per fatti anteriori all’ammissione al
suddetto beneficio penitenziario, ha revocato la misura dell’affidamento

2016, e contestualmente ha applicato allo stesso la misura della detenzione
domiciliare, senza soluzione di continuità con la prima e con modalità esecutive
conformi a quelle della coeva misura cautelare degli arresti domiciliari,
includenti la possibilità di continuare a seguire il percorso terapeutico stabilito
dal Ser.T.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Suriano
tramite il difensore di fiducia, il quale assume violazione di legge e vizio della
motivazione.
Il tribunale avrebbe dato come certa l’incompatibilità tra prosecuzione della
misura dell’affidamento terapeutico e sopravvenuti arresti domiciliari che non
sussiste, come rilevato anche dalla giurisprudenza di legittimità; e avrebbe
omesso di accertare in concreto, tale pretesa incompatibilità, affermandola
apoditticamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente
infondato.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, la lettura dell’ordinanza
impugnata rileva che la valutazione in concreto della compatibilità tra la
revocata misura alternativa di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e gli arresti
domiciliari sopravvenuti è stata eseguita dal Tribunale, che, infatti,
nell’ammettere Suriano alla detenzione domiciliare, ha richiamato tutte le
prescrizioni indicate nell’ordinanza applicativa degli arresti dorniciliari e non
incluse nell’ordinanza di ammissione al più ampio beneficio dell’affidamento in
casi particolari.
E ciò in linea e non in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale il sopraggiungere della misura cautelare degli arresti
domiciliari nei confronti di soggetto sottoposto alla misura alternativa
2

terapeutico concessa a Suriano Mimmo, condannato con fine pena al 28 luglio

dell’affidamento in prova ai servizi sociali ha come effetto quello di sospendere
il corso di quest’ultima fino alla cessazione della misura cautelare con essa
incompatibile (Sez. 6, n. 15925 del 28/03/2013, Polverino, Rv. 254732).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna

che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa della
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria

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