Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29021 del 09/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29021 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALICI PIETRO N. IL 10/06/1965
avverso l’ordinanza n. 624/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 13/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 13 gennaio 2015 il Tribunale di sorveglianza
di Bologna ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e,
in subordine, di detenzione domiciliare avanzate da Galici Pietro, raggiunto da
provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nella misura di anni cinque e
mesi due di reclusione e giorni venti di arresto.

trascorsi devianti, l’inesistenza di attività lavorativa e l’assenza di legami
familiari stabili e solidi, con la conseguente impossibilità di formulare un
giudizio prognostico favorevole, tenuto conto dei plurimi precedenti penali e dei
pareri espressi dai tecnici del trattamento sia della casa circondariale di
Modena, sia di quella di Ferrara circa la necessità di proseguire l’osservazione
intra moenia.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Galici
tramite il difensore, il quale, con unico motivo, deduce la carenza di
motivazione.
L’equipe di trattamento del carcere di Ferrara non aveva completato la
relazione di sintesi e del tutto arbitrariamente, pertanto, il Tribunale avrebbe
attribuito ad essa un parere sfavorevole all’avvio di misure esterne, già
espresso oltre un anno prima dai soli tecnici del trattamento presso la casa
circondariale di Modena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente
infondato laddove denuncia un vizio di motivazione che non si appalesa di
gravità tale, per carenza ovvero manifesta illogicità o contraddittorietà, da
imporre l’annullamento del provvedimento impugnato, secondo la previsione di
cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Tribunale, invero, ha ragionevolmente rappresentato l’esigenza di
prolungare il trattamento interno del condannato, tenuto conto degli esiti
dell’osservazione già eseguita e del non lieve passato criminale dell’istante.
E ciò appare ancora più ragionevole se ci si riporta al tempo di
presentazione delle domande di affidamento in prova al servizio sociale o di
detenzione domiciliare, le quali hanno ovviamente preceduto la decisione.

9r

A ragione della decisione ha addotto la mancata rivisitazione critica dei

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna
al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa della
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA