Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29020 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29020 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOMMA TOMMASO N. IL 27/04/1969
avverso l’ordinanza n. 1108/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 26/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 26 marzo 2015, il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha respinto il reclamo proposto da Somma Tommaso avverso il decreto
del Ministro della Giustizia, in data 15 gennaio 2015, di applicazione del regime

2. Avverso la predetta ordinanza Somma, con dichiarazione in data 9 aprile
2015 ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., ha dichiarato di proporre ricorso per
cassazione, riservando al difensore la presentazione di motivi che non sono
stati depositati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c),
dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

previsto dall’art. 41-bis Ord. Pen.

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