Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2902 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2902 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

N. 37317/2013

sul ricorso proposto da:
UGLAVA ROINI n. 164/1963
avverso l’ordinanza n. 24/2013 del 21/8/2013 della CORTE DI APPELLO
DI BARI
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANEVELLI che ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UGLAVA ROIN a mezzo del proprio difensore ricorre contro l’ordinanza della
Corte di Appello di Bari del 21 ottobre 2013 che gli applicava la misura della
custodia in carcere in relazione al mandato di arresto europeo emesso
dall’autorità giudiziaria belga il 29 luglio 2013 per i reati di concorso in tentato

Data Udienza: 20/12/2013

duplice omicidio ed associazione per delinquere. Deduce con primo motivo che
non è stato interrogato ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen. e con secondo
motivo che manca la motivazione sulle esigenze cautelari.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la normativa sul
mandato di arresto europeo non prevede che, in caso di arresto, vi sia un
interrogatorio di garanzia quale previsto dall’art. 294 cod. proc. pen.. Il secondo
motivo è infondato in quanto, pur se la motivazione del provvedimento
impugnato è alquanto sintetica, un riferimento a reati di per sé evocativi di
pericolosità, quali il tentato omicidio e la associazione per delinquere, oltre alla ‘1…..

considerazione della assenza di un domicilio stabile, che fa escludere la
sussistenza di ragioni di collegamento con il territorio, fa ritenere
ragionevolmente che vi sia il pericolo di fuga rilevante ai fini delle misure
cautelari in attesa di esecuzione m.a.e.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento. Manda alla cancelleria per gli avvisi anche ai sensi dell’art. 94-4/rei
d.a. c.p.p.

Il C

igli re Estensore

il Pr sid

Roma così deciso il 20 dicembre 2013

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