Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2902 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2902 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DAJANAJ PAULIN N. IL 20/03/1987
avverso la sentenza n. 7862/2014 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
28/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 11/11/2015

147 Dajanai

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’applicazione della

manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici per ciò che attiene alla disposta confisca dell’auto: si argomenta che era strumentale
all’illecito come emerge dall’apposita modifica dello sportello al cui interno lo stupefacente era
nascosto.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 11 novembre 2015

pena ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è

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