Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29018 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29018 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSUMECI CARMELO N. IL 27/07/1955
avverso l’ordinanza n. 2574/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 11/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata 1’11 marzo 2015 il Tribunale di sorveglianza di
Venezia ha respinto la domanda di semilibertà di Musumeci Carmelo, in
espiazione di pena dell’ergastolo dal 22 ottobre 1991.
A ragione della decisione ha addotto la recente ammissione del condannato,
il 4 marzo 2015, al beneficio dei permessi premio, atteso l’accertato

stato riconosciuto esponente di vertice, e l’esigenza di un percorso
trattamentale graduale rispetto al quale l’ammissione al più ampio beneficio
della semilibertà si rivelava prematura.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Musumeci personalmente, il quale con unico motivo deduce sia la violazione di
legge sia la carenza e contraddittorietà della motivazione.
Il 5 novembre 2015 sono pervenuti motivi nuovi in cui si sostiene
l’ammissibilità della misura della semilibertà, la lunga pena già espiata da
Musumeci, i plurimi permessi premio già fruiti, e la sussistenza quindi di tutte le
condizioni per beneficiare della misura alternativa richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente
infondato e, comunque, tendente a provocare una diversa valutazione di merito
non consentita in questa sede.
Il Tribunale, invero, con adeguata e coerente motivazione, prudentemente
ispirata al principio di gradualità nell’ammissione del detenuto ai benefici
penitenziari, si è limitato a respingere allo stato la misura della semilibertà in
attesa di verificare l’andamento dei permessi premio di cui solo recentemente
Musumeci ha iniziato a fruire.
Ed è evidente che l’apprezzamento del Tribunale deve essere rapportato al
tempo della decisione, emessa nell’immediatezza della concessione del primo
permesso premio, mentre non possono rilevare in questa sede gli ulteriori
progressi nel trattamento rieducativo compiuti dal ricorrente nelle more tra la
decisione impugnata e quella odierna, che potranno essere valorizzati in una
nuova istanza di semilibertà da rivalutare alla luce dei sopravvenuti progressi.

2

dissolvimento dell’omonimo clan, costituito nel 1987, del quale Musumeci era

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna
al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa della
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

P.Q.M.

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