Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29017 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29017 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIVIANO GABRIELE N. IL 10/06/1978
avverso l’ordinanza n. 1479/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 19/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 19 febbraio 2015 il Tribunale di

sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da Viviano Gabriele,
in espiazione di pena per reati previsti dall’art. 4-bis Ord. Pen., avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari, in data 14 ottobre
2014, che aveva respinto l’istanza dello stesso Viviano diretta ad ottenere
l’integrazione della liberazione anticipata già ottenuta,

ex art. 4 d.l.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Viviano
personalmente, il quale deduce violazione del principio di uguaglianza e
della funzione rieducativa della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di liberazione anticipata
speciale, di cui all’art. 4 del di. n. 146 del 2013, come modificato in sede di
conversione dalla legge n. 10 del 2014, è giunta ad approdi del tutto
conformi a quelli argomentati nell’ordinanza impugnata, nel senso
dell’esclusione dei condannati in espiazione di pene previste nel catalogo dei
reati di cui all’art. 4-bis Ord. Pen. dalla misura eccezionale e temporanea
della liberazione anticipata speciale (Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep.
2015, Moretti, Rv. 262061), e del non giustificato dubbio di legittimità
costituzionale di tale esclusione (Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep.
2015, Mollace, Rv. 261880; Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv.
260848).
In particolare, questa Corte ha affermato che, in tema di benefici
penitenziari, la disposizione del decreto-legge non recepita dalla legge di
conversione non può ritenersi suscettibile di avere efficacia ultrattiva per i
comportamenti pregressi ai quali la stessa collegava effetti favorevoli, in
quanto le norme contenute in un decreto legge non convertito non hanno
attitudine ad inserirsi in un fenomeno successorio come quelli regolati
dall’art. 2 cod. pen. o dall’art. 11, secondo comma, disp. prel. cod. civ.
(Sez. 1, n. 3130 del 2015, cit., Rv. 262060).
Né può sostenersi, nel caso di specie, la violazione del principio di
uguaglianza che avrebbe subito il ricorrente rispetto ai condannati, come
lui, in espiazione di pena per delitti previsti dall’art. 4-bis Ord. Pen., i quali,
1

23/12/2013, n. 146, convertito nella legge 21/02/2014, n. 10.

avendo presentato domanda di liberazione anticipata speciale nel vigore del
d.l. n. 146 del 2013, ne hanno ottenuto l’accoglimento prima della modifica
restrittiva dell’originaria disciplina del beneficio da parte della legge di
conversione n. 10 del 2014.
E’ fin troppo evidente, infatti, che la disparità non è sostenibile in
presenza di situazioni obiettivamente diverse in relazione ai tempi difformi
di decisione delle rispettive istanze, in vigenza del decreto legge non ancora
convertito ovvero dopo la legge di conversione di esso con modifiche

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il
minimo e il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

restrittive.

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