Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29016 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29016 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTA GIUSEPPE N. IL 06/05/1975
avverso l’ordinanza a101i372015 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA, del 03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

• RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 3 marzo 2015 il Tribunale di sorveglianza di
Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la domanda di semilibertà e
respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione
domiciliare, proposte da Costa Giuseppe in relazione all’espianda pena di mesi
otto di reclusione per il reato di concorso in blocco stradale, di cui agli artt. 110

dicembre del 1997.
A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto che la semilibertà non era
ammissibile per mancata espiazione di metà della pena inflitta; mentre le altre
misure dovevano essere respinte per l’accertata permanenza all’estero del
condannato, trasferitosi in Germania, ritenuta incompatibile con l’esecuzione
esterna della pena.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Costa
personalmente, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riguardo alla negata applicazione delle misure previste dagli artt. 47 e 47-ter
Ord. Pen.
Il Tribunale avrebbe erroneamente confuso i requisiti di ammissione alla
misura alternativa con quelli della sua concreta esecuzione.
La permanenza all’estero del condannato potrebbe costituire un
impedimento all’esecuzione della misura, ma non ne giustificherebbe il rigetto
ove sussistenti i requisiti di ammissione, come nel caso di specie.
Il Costa, inoltre, cooperando all’indagine socio-familiare eseguita
dall’U.e.p.e. (Ufficio penale di esecuzione esterna), avrebbe manifestato la
volontà di trasferirsi in Italia per l’esecuzione della prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente
infondato.
Dagli atti istruttori, analiticamente illustrati dal Tribunale, non emerge la
volontà del condannato di rientrare in Italia per eseguire la pena e la
giurisprudenza della Corte ha già escluso la compatibilità tra permanenza
all’estero del condannato e deliberazione (e non solo esecuzione) di misure
alternative alla detenzione a suo favore (c.f.r., tra tutte, Sez. 1, n. 18225 del
25/03/2014, Valtriani, Rv. 261994).
2

cod. pen. e 1 d.lgs. n. 66 del 1948, commesso in San Ferdinando dal 13 al 16

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna
al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa della
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

P.Q.M.

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