Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29015 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29015 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASPI CAMILLO CLAUDIO N. IL 08/02/1963
avverso l’ordinanza n. 130/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 marzo 2015 la Corte di appello di Torino, giudice
dell’esecuzione, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di Maspi Camillo
Claudio diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato
tra fatti previsti dagli artt. 416 e 453 cod. pen., commessi in Mons (Belgio), tra
il 10 agosto 2011 e il 31 maggio 2011, oggetto di sentenza irrevocabile dal 15

Gallicano nel Lazio il 16 gennaio 2013, oggetto di sentenza irrevocabile dal 31
ottobre 2013.
A sostegno della decisione la Corte ha addotto che la domanda costituiva
mera riproposizione di istanza già respinta con ordinanza della stessa Corte in
data 18 dicembre 2014.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Maspi
personalmente, il quale assume l’evidente esistenza del vincolo della
continuazione tra i fatti dedotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico nella misura in cui non si
confronta affatto con la motivazione dell’ordinanza impugnata, limitandosi ad
asserire la ricorrenza degli estremi per il riconoscimento della continuazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

marzo 2014, e altro fatto previsto dagli artt. 110 e 453 cod. pen., commesso a

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