Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29012 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29012 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CELENTANO GIUSEPPE N. IL 14/04/1967
avverso l ‘ ordinanza n. 833/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 26/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 26 febbraio 2015 il Tribunale di

sorveglianza di Bologna ha respinto, all’esito di udienza in camera di
consiglio, l’istanza ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen., di sospensione
dell’esecutività dell’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, in data 29
gennaio 2015, già oggetto di pendente ricorso per cassazione, con la quale
erano state respinte le domande di Celentano Giuseppe, in espiazione di

dirette ad ottenere il rinvio dell’esecuzione della pena, obbligatorio o
facoltativo, o il differimento dell’esecuzione di essa nelle forme della
detenzione domiciliare.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Celentano deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile perché investe provvedimento non

ricorribile.
Non è, infatti, previsto dalla legge alcun mezzo di impugnazione avverso
il provvedimento interinale col quale il Tribunale di sorveglianza, ai sensi
degli artt. 666, comma 7, e 678 cod. proc. pen., rigetta l’istanza di
sospensione dell’esecuzione di una propria precedente ordinanza (c.f.r., ex
multis, Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maietta, Rv. 246634).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il
massimo e il minimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
1

provvedimento di cumulo di pene con fine pena previsto al 16 agosto 2024,

Così deciso il 9/12/2015.

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