Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29011 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29011 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEITNER MAX N. IL 27/05/1958
avverso l’ordinanza n. 4772/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 24/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza deliberata il 24 febbraio 2015 il Tribunale di

sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da Leitner Max
avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza della sede in data 29
novembre 2014, con il quale era stata respinta la sua domanda di
concessione di un permesso per recarsi a visitare la madre ultraottantenne,
escludendo il Tribunale, come già il Magistrato, che ricorressero gli estremi

medico-legale, in atti, non emergeva una condizione di salute della madre
del detenuto di particolare gravità.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Leitner personalmente, il quale sostiene di non vedere la madre da oltre tre
anni e di non poterla incontrare in carcere a causa dell’età avanzata della
genitrice e delle sue condizioni di salute che non le consentono spostamenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché propone motivo non consentito nel
giudizio di legittimità, limitandosi a censurare la motivazione dell’ordinanza
impugnata sulla base di argomentazioni di puro merito.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo e il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

di un evento familiare di particolare gravità, poiché dalla certificazione

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