Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29010 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29010 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUZOMITA AYMEN N. IL 20/05/1987
avverso l’ordinanza n. 15/2015 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 febbraio 2015 la Corte di appello di Ancona,
giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da
Bouzomita Aymen a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte
costituzionale, diretta alla rideterminazione della pena di anni quattro e
mesi dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa, a lui inflitta per violazioni
delle norme in materia di sostanze stupefacenti, sia leggere (hashish) sia

A sostegno della decisione la Corte ha addotto che la medesima richiesta
era stata già decisa e respinta, giusta ordinanza del 21 ottobre 2014 della
stessa Corte.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Bouzomita tramite il difensore, il quale denuncia inosservanza e/o erronea
applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico.
E’ denunciato, infatti, un vizio del tutto eccentrico rispetto alla domanda
originaria e alla pertinente decisione impugnata, in tema di
rideterminazione della pena inflitta per violazioni della legge in materia di
sostanze stupefacenti, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 32 del
2014; e non in tema di applicazione della disciplina del reato continuato tra
reati separatamente giudicati.

2. Alla dichiarata inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
1

pesanti (eroina e cocaina).

9

Così deciso il 9/12/2015.

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