Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2901 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2901 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

N. 46064/2013

sul ricorso proposto da:
SOMMARIO MARIA n. 13/3/1973
avverso l’ordinanza n. 200/2013 del 1/8/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
CATANZARO
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 10 agosto-2 agosto 2013 il Tribunale del Riesame di

Catanzaro dichiarava inammissibile la richiesta presentata da Sommario Maria
quale terza sequestrata avverso il decreto di sequestro preventivo del 29 giugno
2013 del gip presso il medesimo Tribunale rilevando che alla richiesta sottoscritta
dal difensore non era allegata procura alle liti conforme all’articolo 83 cod. proc.
civ. e che, comunque, la procura allegata alla richiesta di riesame conferiva
genericamente poteri non meglio specificati, non potendo valere quale procura
alle liti.
2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso Sommario Maria a mezzo del

proprio difensore deducendo con primo motivo la violazione legge ed il vizio di
motivazione in quanto vi era regolare procura speciale in allegato alla richiesta di
riesame, procura richiamata anche nel corpo dell’istanza di riesame. Inoltre, con
la medesima procura, la ricorrente nominava procuratori speciali i proprio
difensori di fiducia. Con secondo motivo deduce la violazione legge in riferimento

Data Udienza: 12/12/2013

all’articolo 182 comma secondo codice della civile per non avere il tribunale,
rilevato il difetto di procura, dato termine ai difensori per munirsi di valida
procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso è fondato.

4.

Per valutare gli argomenti del Tribunale e del primo motivo del ricorso

è necessario valutare il contenuto del

“mandato difensivo” che, secondo il

provvedimento impugnato, “conferisce genericamente al legale ampi poteri non

conforme agli artt. 100 cod. proc. pen. e 83 cod. proc. civ..
5.

Dal testo della procura risulta che Sommario Maria individua la

procedura di riferimento sia con i dati del provvedimento di sequestro che con i
numeri di procedimento.
6.
procura

È quindi evidente che, laddove il Tribunale ritiene che non vi sia
“speciale”,

intende affermare che non vi è stato uno specifico

conferimento del potere di impugnazione del provvedimento di sequestro
preventivo.
7.

La decisione impugnata si basa allora su una sostanziale confusione tra

la “procura speciale alle liti” di cui agli articoli 100 cod. proc. pen. e 83 cod. proc.
civ. e la ” procura speciale per determinati atti” disciplinata dall’articolo 122 cod.
proc. pen.. Quest’ultima effettivamente riguarda le ipotesi in cui un atto del
procedimento sia riservato ad una delle parti personalmente ma, tra questi atti,
non rientra l’ impugnazione in sede di riesame del provvedimento di sequestro.
8.

Tale errore è palese anche nei vari richiami della giurisprudenza di

legittimità da parte della ordinanza impugnata.
9.

Quasi tutte le citazioni riguardano ipotesi di proposizione del ricorso

per cassazione da parte del difensore non munito di specifica procura. Ma, in
questi casi la questione riguarda il mancato espresso ampliamento della procura
speciale ai successivi gradi del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 25849 del
04/05/2012 Cc. (dep. 04/07/2012) Nella specie la procura speciale conferita il
12 luglio 2011 dalla parte privata, terza interessata, al difensore ricorrente
(prodotta in occasione della udienza davanti al giudice del riesame) non legittima
il legale alla proposizione del ricorso per cassazione, in quanto l’atto appare
inidoneo a vincere la presunzione, stabilita dell’art. 100 c.p.p., comma 3, di
conferimento della procura “soltanto” per il grado del processo in cui è stata
utilizzata). Quanto al rinvio che l’ordinanza impugnata fa alla motivazione della
sentenza 41243 del 21/11 /2006, in tale ultima decisione si legge “il documento
prodotto dalla difesa non presenta i caratteri minimi della procura speciale ma
consiste in una mera “nomina di difensore di fiducia” . manca l’indicazione
2

meglio specificati” e quindi non avrebbe le caratteristiche della procura alle liti

dell’attività processuale da compiere, non essendo a tal fine sufficientemente
esplicativa la mera intestazione “Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle
misure caute/ari”;

in tale caso, quindi, non era stato neanche indicato il

procedimento di riferimento, situazione che nel presente procedimento non
ricorre.
10.

Va premesso, in assenza di specifiche disposizioni, quale sia la

disciplina per la nomina del difensore da parte del soggetto avente diritto alla
restituzione del bene, cui l’art. 322 cod. proc. pen. riconosce il diritto a proporre

11.

Secondo il codice di rito le modalità di nomina del difensore sono

nettamente differenziate tra i portatori dell’interesse sostanziale del rapporto
processuale penale – l’imputato e la persona offesa – ed i soggetti portatori di
interessi civilistici da fare valere nel contesto del processo penale. Per l’imputato,
la nomina va effettuata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen., norma richiamata
dall’articolo 101 cod. proc. pen. per la persona offesa, mentre per le altre parti
private, indicate espressamente dall’art. 100 cod. proc. pen. in “parte civile”,
“responsabile civile”, “persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria”, la
nomina va effettuata secondo la specifica disciplina dell’art. 100 cod. proc. pen.
che, come si dirà, ricalca sostanzialmente il modello del codice di procedura
civile.
12.

La costante giurisprudenza di legittimità di questa Corte ha ritenuto

che la disposizione di cui all’art. 100 cod. proc. pen. debba disciplinare anche
l’ipotesi di nomina del difensore da parte del soggetto avente diritto alla
restituzione del bene cui l’art. 322 cod. proc. pen. riconosce il diritto alla
proposizione di richiesta di riesame. Anche in questo caso, difatti, la parte è
portatrice di un interesse civilistico; non è titolata a contestare la sussistenza di
responsabilità penale ma solo le condizioni per mantenere in sequestro.
13.

Pertanto la questione si risolve individuando cosa si intenda

nell’articolo 100 cod. proc. pen. per “procura speciale”.
14.

Per ragioni letterali e sistematiche è evidente che non si tratta di

conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento ma di procura
“speciale alle liti”, ovvero limitatamente al dato procedimento.
15.

La prima ragione è che la disposizione che specificatamente disciplina

la “procura speciale per determinati atti” è quella, ben diversa, di cui all’articolo
122 cod. proc. pen.
16.

Va poi considerato che l’articolo 100 cod. proc. pen. ricalca

essenzialmente il modello di cui all’articolo 83 cod. proc. civ. ; il soggetto con
interesse civilistico, difatti, conferisce una procura alle liti conforme al modello del
processo civile in cui la parte sta in giudizio solo con il patroci io del difensore.

riesame.

17.

Lo stesso testo delle due norme è in parte simile e, nel caso della

seguente significativa espressione,

“la procura speciale si presume conferita

soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa
volontà diversa”, è identico.
18.

E cosa si intenda per procura speciale risulta chiaramente dal testo

della norma di cui all’art. 83 cod. proc. civ.: secondo tale disposizione la procura
alle liti “può essere generale o speciale”. Il chiaro senso è che con la procura
generale “alle liti” è possibile conferire ad un difensore il potere di rappresentanza

speciale è quella riferita solo ad un determinato procedimento.
19.

Quindi la disposizione di cui all’art. 100 cod. proc. civ., nel disciplinare

la procura alle liti nell’ambito del processo penale per i soggetti che, come detto,
debbono far valere interessi civilistici, ritiene necessaria la “procura speciale” per
il determinato procedimento non consentendo che, invece, possa svolgere, senza
specifico incarico, le proprie funzioni, ancorchè per interessi civilistici, il difensore
nominato con procura generale alle liti.
20.

Anche la lettura delle altre disposizioni dell’art. 100 cod. proc. pen.

conferma che si tratta di “speciale” rispetto al procedimento e non ai singoli atti.
21.

Innanzitutto vi è il terzo comma che, come già detto, prevede che la

procura speciale “si presume conferita soltanto per un determinato grado del
processo”, affermazione che non avrebbe senso se riferita ad una procura per
singoli specifici atti. Tale previsione, del resto, per le ragioni già dette di
similitudine di disciplina, non può che avere il medesimo significato dell’identica
disposizione dell’art. 83 cod. proc. civ..
22.

Vi è poi la disposizione di cui al secondo comma che prevede che la

“procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della
dichiarazione di costituzione di parte civile .. etc”,. Anche in questo caso l’art. 100
cod. proc. pen. ricalca la disposizioni di cui all’art. 83 cod. proc. civ. (che prevede
nel processo civile che la procura speciale possa essere apposta in calce o a
margine degli atti di costituzione in giudizio) e dimostra che l’atto disciplinato è
destinato all’attribuzione del potere di rappresentanza processuale per il singolo
procedimento (la “costituzione di parte civile” etc) e non certo per singoli atti.
23.

Ulteriore conferma si ha dal quarto comma dell’articolo in questione

che chiarisce che il difensore può compiere tutti gli atti del procedimento salvo
quelli “espressamente riservati” alla parte ovvero gli atti di disposizione “del
diritto in contesa”

salvo la specifica attribuzione di potere; va da sé, anche in

questo caso, che tale disposizione ha senso nel caso in cui il difensore abbia
procura per il procedimento e non per i singoli atti.

4

in tutte le cause civili che un soggetto ha o avrà in corso mentre la procura

24.

Infine, anche la previsione che la procura possa essere espressamente

ampliata agli altri gradi del giudizio dimostra che si tratta di una procura che vale
per il procedimento e non per singoli atti.
25.

Altra cosa è, invece, la

“procura speciale per determinati atti”

disciplinata dall’articolo 122 cod. proc. pen. che prevede la procura per singoli
determinati atti che, con riferimento alle “altre parti private”, sono appunto quelli
“espressamente riservati” alla parte di cui al quarto comma dell’articolo 100 cod.
proc. pen. .
Va, a tal punto, dato atto che esistono talune pronunzie che affermano

la necessità di una procura speciale per lo specifico atto di impugnazione in
riferimento al riesame proposto dal terzo avente diritto alla restituzione del bene
in sequestro. Il tema è stato affrontato in relazione al tema della applicabilità in
tale caso della disciplina di cui all’art. 182 comma secondo cod. proc. civ. . Difatti
talune pronunzie hanno affermato (Sez. 6, Sentenza n. 1289 del 20/11/2012 Cc.
(dep. 10/01/2013 ) Rv. 254287; Sez. 3, Sentenza n. 11966 del 16/12/2010 Cc.
(dep. 24/03/2011 ) Rv. 249766) che, proprio perché è applicabile
sostanzialmente la disciplina del processo civile per i soggetti di cui all’art. 100
cod. proc. civ., debba essere anche applicata la citata disposizione di cui all’art.
182 cod. proc. civ. che impone, laddove il giudice rilevi il difetto di
rappresentanza, di dare termine ai difensori per munirsi di valida procura
speciale. Nel negare, invece, tale possibilità alcune sentenze (tra le più recenti:
Sez. 5, Ordinanza n. 10972 del 11/01/2013 Cc. (dep. 08/03/2013 ) Rv. 255186;
Sez. 3, Sentenza n. 23107 del 23/04/2013 Cc. (dep. 29/05/2013 ) Rv. 255445)
hanno comunque sostenuto che il difensore del terzo avente diritto restituzione,
da nominare sensi articolo 100 cod. proc. pen., debba essere munito di procura
speciale per proporre il riesame. In realtà la motivazione di tali decisioni non
compie particolari valutazioni dando per scontata la identità della “procura
speciale” dell’art. 100 cod. proc. pen. rispetto alla “procura speciale per
determinati atti” di cui all’art. 122 cod. proc. pen.. Non vi sono quindi specifiche
argomentazioni che sostengano tale diversa lettura per cui valgono le
osservazioni fatte sopra che dimostrano che, invece, si tratti di due ipotesi ben
diverse.
27.

In conseguenza la procura alle liti di cui all’art. 100 cod. proc. pen.

deve semplicemente indicare in modo chiaro il procedimento cui si fa riferimento
e la volontà di nomina del difensore per tale procedimento, senza necessità di
indicazione delle specifiche attività processuali da svolgersi salvo la contestuale
indicazione, ex articolo 122 cod. proc. pen., di particolari atti altrimenti preclusi al
difensore.

5

26.

28.

Non vi è quindi alcuna specifica necessità di indicazione del potere di

chiedere la restituzione del bene in sequestro o il riesame del decreto di
sequestro mentre, come da giurisprudenza ampiamente citata dall’ordinanza
impugnata, sarà necessario o il conferimento di procura per i successivi gradi di
giudizio o una procura per il singolo atto al fine di proporre l’eventuale ricorso per
cassazione.
29.

Pertanto è fondato il primo motivo in base al quale la procura conferita

da Sommario era chiaramente riferita al procedimento nel corso del quale era

intende dimostrare il diritto alla restituzione.
30.

L’ordinanza deve essere perciò annullata con rinvio perché si proceda

ad esame nel merito della richiesta della parte
P.O.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per la
deliberazione.
Roma così d ciso il 12 dicembre 2013

stato emesso il decreto di sequestro preventivo su beni dei quali la predetta

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