Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29009 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29009 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAVAROLO ANGELO N. IL 06/09/1965
avverso l’ordinanza n. 53/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
10/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, giudice dell’esecuzione, ha respinto la
domanda di Favarolo Angelo, diretta all’applicazione della disciplina del reato
continuato tra fatti separatamente giudicati: sequestro di persona e rapina,
commessi in Casoria il 18 aprile 2012; appropriazione indebita, commessa in

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Favarolo personalmente, il quale, con unico motivo, deduce inosservanza della
legge penale e, segnatamente, dell’art. 27, comma terzo, Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché generico nella misura in cui non si
confronta affatto con le motivazioni dell’ordinanza impugnata, evocando del
tutto eccentricamente la presunta violazione della funzione rieducativa della
pena.
Il giudice dell’esecuzione, peraltro, ha ben spiegato la non ricorrenza delle
condizioni per il riconoscimento della continuazione tra fatti eterogenei,
commessi in contesti temporali e territoriali diversi.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

Bologna il 6 dicembre 2006.

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