Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29008 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29008 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DONNINI CARLO N. IL 19/05/1955
avverso l’ordinanza n. 8112/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 05/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 5 marzo 2015 il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha ammesso Donnini Carlo alla detenzione domiciliare, a norma dell’art.
47-ter, comma 1, lett. c), Ord. Pen., respingendo le più ampie misure richieste
dell’affidamento in prova al servizio sociale e del rinvio dell’esecuzione della

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Donnini
tramite il difensore di fiducia, il quale deduce difetto e contraddittorietà della
motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente
infondato e, comunque, tendente a provocare una diversa valutazione nel
merito non consentita in questa sede.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, il Tribunale non ha ignorato la
severa patologia da cui è affetto Donnini (esiti di intervento di asportazione di
meningionna frontale destro nel 2011 con epilessia secondaria e disturbi
psichiatrici correlati, e accertata recidiva di malattia), ma con motivazione
adeguata e coerente, senza trascurare la necessaria valutazione di pericolosità
del condannato, nel prudente contemperamento delle esigenze di tutela
personale con le ragioni di cautela sociale, ha ritenuto idonea ad assicurare al
condannato condizioni di vita compatibili con la sua patologia la misura
alternativa meno ampia della detenzione domiciliare, peraltro con spazio
quotidiano di allontanamento dal domicilio dal lunedì al venerdì, tra le 9 e le 11,
e anche in altri orari e giorni, se necessario per visite mediche e ricoveri
urgenti, previo avviso telefonico alla Polizia di Stato o ai Carabinieri.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna
al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro mille.

2

cle

pena per grave infermità fisica.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa della
ammende.

Così deciso il 9/12/2015.

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