Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29007 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29007 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CELA SINAN N. IL 06/07/1980
avverso l’ordinanza n. 303/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, giudice dell’esecuzione, con ordinanza del
5 febbraio 2015, ha respinto la domanda proposta da Cela Sinan, alias Cela
Enis, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato tra
fatti di spaccio di consistenti quantitativi di droga separatamente giudicati, e in
particolare: illecita detenzione e trasporto di circa 500 grammi di cocaina, in

chili di eroina e di 174 grammi circa di cocaina e vendita in concorso di oltre un
chilo di eroina, in Bologna, il 2 luglio 2010 e il 28 giugno 2010; illecita cessione
di cinque chili di eroina, in Bologna, il 10 dicembre 2007.
A sostegno della decisione la Corte ha osservato che dalle motivazioni delle
sentenze dedotte e neppure da altri dati era possibile desumere elementi di
collegamento tra i reati oggetto della richiesta e, in particolare, la loro relazione
con lo stato di tossicodipendenza di Cela, tenuto conto della distanza temporale
tra i vari episodi, della eterogeneità per qualità e quantità delle sostanze
stupefacenti trattate, delle variegate modalità esecutive con complici diversi.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Cantini
personalmente, il quale, con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di
motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, non indicando quali elementi
concreti sarebbero stati omessi o travisati dal Giudice dell’esecuzione nel
ritenere insussistente il legame unificante fatti commessi a distanza di anni tra
loro (2005, 2007, 2010), con complici e modalità diverse, come sottolineato,
con motivazione adeguata e coerente nella ordinanza impugnata, la quale
espressamente esclude anche la ricorrenza di circostanze atte a dimostrare che
i medesimi fatti fossero connessi allo stato di tossicodipendenza dell’agente.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di

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Bologna, il 17 giugno 2005; illecita detenzione a fine di spaccio di oltre trenta

una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 9/12/2015.

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