Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29006 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29006 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DURIC SUSANNA N. IL 05/11/1989
avverso l’ordinanza n. 33/2014 GIP TRIBUNALE di IVREA, del
12/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto dalla Duric avverso l’ordinanza indicata in

rubrica, che ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato
continuato in sede esecutiva tra i fatti giudicati con più, diverse, sentenze di
condanna sul presupposto dell’apprezzabile intervallo temporale che separa
l’epoca di commissione dei reati, realizzati in località non contigue a distanza di
circa un anno l’uno dall’altro, è manifestamente infondato e deve perciò essere

merito del provvedimento impugnato, diretta a sollecitare una rivalutazione della
relativa decisione sulla base della lettura alternativa di una serie di elementi di
fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito che esula
completamente dalle funzioni del sindacato di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria equamente determinata nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e ai versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

dichiarato inammissibile, in quanto si limita a una generica contestazione del

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