Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29005 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29005 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SICILIANO ATTANASIO N. IL 05/05/1968
avverso l’ordinanza n. 51/2015 TRIBUNALE di GENOVA, del
11/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Siciliano Attanasio, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione, deducendo
mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avverso l’ordinanza indicata in
rubrica, che ha rigettato l’istanza del condannato di applicazione della disciplina
del reato continuato in sede esecutiva tra le violazioni della disciplina degli
stupefacenti giudicate con due diverse sentenze, commesse a distanza di oltre
due anni l’una dall’altra (il 4.09.2008 e il 2.12.2010, rispettivamente),

di un medesimo disegno criminoso animato dallo stato di tossicodipendenza del
reo, la consumazione dei reati in circostanze di fatto diverse e prive di
collegamento causale tra loro.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto si esaurisce in una
generica contestazione, basata su argomentazioni di fatto manifestamente
infondate, della motivazione del provvedimento impugnato, che si limitano a
ribadire la sussistenza di una condizione di tossicodipendenza del ricorrente, che
è stata valutata e ritenuta ininfluente, agli effetti del giudizio da compiersi ex art.
671 cod.proc.pen., dal giudice dell’esecuzione, in coerenza all’orientamento
consolidato di questa Corte secondo cui la consumazione di più reati in relazione
allo stato di tossicodipendenza non è condizione sufficiente ai fini del
riconoscimento della continuazione, in mancanza di altri elementi concordanti (ex
plurimis, Sez. 1 n. 39287 del 13/10/2010, Rv. 248841).

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

valorizzando altresì, al fine di escludere la riconducibilità dei fatti all’esecuzione

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