Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29004 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29004 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CICCHINELLI PAOLO N. IL 13/03/1964
avverso l’ordinanza n. 755/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con l’ordinanza indicata in rubrica la Corte d’appello di Roma ha rigettato
l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva
formulata da Cicchinelli Paolo con riguardo a due episodi di evasione giudicati
con due distinte sentenze della medesima Corte, sul presupposto della distanza
temporale tra i due fatti (indicati come commessi, rispettivamente, il 20.06.2005
e il 5.02.2007) e della loro riconducibilità a impulsi momentanei, conseguenti alla

comune, deliberazione criminosa, che non era possibile individuare nella
condizione caratteriale di insofferenza per la detenzione domiciliare da parte del
condannato.

Il ricorso per cassazione proposto dal Cicchinelli, a mezzo del difensore, avverso
la decisione del giudice dell’esecuzione, deducendo manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione, deve essere dichiarato inammissibile per la
sua genericità e manifesta infondatezza, in quanto omette sostanzialmente di
confrontarsi con le motivazioni dell’ordinanza gravata, limitandosi a valorizzare
l’erronea indicazione della data di commissione della prima violazione (realizzata
il 28.09.2006, e non il 20.06.2005) e la condizione patologica del ricorrente (che
gli era valsa il riconoscimento del vizio parziale di mente), sulla scorta di
argomenti palesemente inidonei a inficiare la puntuale concludenza logica della
motivazione con cui il provvedimento impugnato ha escluso che la seconda
violazione, comunque posta in essere all’apprezzabile distanza temporale di oltre
quattro mesi dalla prima, potesse – stante la sua natura estemporanea – ritenersi
già deliberata nelle sue linee essenziali alla data del primo reato.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria equamente determinata nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

rottura dei freni inibitori, così da non costituire attuazione di una medesima,

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