Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29003 del 09/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29003 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LETTIERI ORLANDO N. IL 24/07/1979
avverso l’ordinanza n. 395/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 09/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Lettieri Orlando avverso il provvedimento
indicato in rubrica, che ha rigettato la richiesta del ricorrente di concessione
dell’indulto con riguardo alla pena inflitta per reati per i quali sussiste la
condizione ostativa di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, deve essere dichiarato
inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 comma 1 lett. c) e
591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., perché privo dell’indicazione dei motivi
Il ricorrente deve di conseguenza essere condannato al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende dello sanzione pecuniaria
che si ritiene equo contenere nella somma di 500 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015
dell’impugnazione.