Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29001 del 09/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29001 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSO ANDREA N. IL 05/03/1985
avverso l’ordinanza n. 2525/2010 TRIBUNALE di MILANO, del
06/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Buso Andrea, a mezzo del difensore,
avverso l’ordinanza indicata in rubrica, che ha rigettato l’istanza del ricorrente di
rideterminazione in sede esecutiva della pena di anni 2 mesi 8 di reclusione e C
12.000 di multa inflitta con sentenza in data 16.12.2009 del Tribunale di Milano
per il reato di cui all’art. 73 comma 1-bis DPR n. 309 del 1990, consistito nella
detenzione illegale di 1 kg di hashish e di 450 grammi di marijuana, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, deve essere dichiarato inammissibile

Il giudice dell’esecuzione, invero, ha affrontato in modo corretto, e conforme ai
principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite
(sentenza n. 33040 del 26/02/2015, imputato Jazouli), la problematica giuridica
derivante dalla sopravvenienza della pronuncia di illegittimità degli artt. 4-bis e
4-vicies ter della legge n. 49 del 2006 (di conversione del D.L. n. 272 del 2005),
di cui alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha ripristinato
l’originario – e meno gravoso – trattamento sanzionatorio previsto per le droghe
c.d. leggere, avendo esaminato nel merito l’istanza del condannato e ritenuto
congrua (anche) alla stregua dei limiti edittali ripristinati di cui all’originario
comma 4 dell’art. 73 DPR n. 309 del 1990 la pena finale irrogata al Buso in sede
di cognizione, sulla scorta di una valutazione fondata sui parametri dell’art. 133
cod. pen., che ha tenuto conto della notevole quantità di sostanza stupefacente
complessivamente detenuta, sequestrata al ricorrente insieme a un’apprezzabile
somma di denaro ritenuta a sua volta frutto di precedente attività di spaccio;
l’ordinanza gravata ha dunque fatto puntuale applicazione del principio di diritto
per cui la rideterminazione della pena non deve rispondere a una mera formula
matematica, e ha dato conto delle ragioni dell’adeguatezza in concreto della
pena irrogata, con argomentazioni logiche che non incorrono in violazioni di
legge e che non sono sindacabili dal giudice di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che sì ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

perché basato su motivi manifestamente infondati.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA