Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29000 del 09/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29000 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIGNORINO DONATELLA N. IL 19/11/1974
avverso l’ordinanza n. 322/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 09/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Signorino Donatella, personalmente,
avverso il provvedimento indicato in rubrica, emesso in materia di sequestro e
confisca dei beni di Cao Marco, fittiziamente intestati alla Signorino, deve essere
dichiarato inammissibile per la ragione assorbente che l’impugnazione – in
quanto proveniente da un soggetto, diverso dal condannato, portatore di un
interesse meramente civilistico la cui partecipazione e rappresentanza nel
– doveva essere proposta per il tramite di un difensore munito di procura
speciale, la cui mancanza costituisce causa originaria di inammissibilità del
ricorso, che non può essere sanata nelle forme dell’art. 182, comma 2,
cod.proc.civ. (in conformità al principio definitivamente affermato da Sez. Un. n.
47239 del 30/10/2014, Rv. 260894); con la conseguenza che la Signorino è
strutturalmente carente della legittimazione a impugnare personalmente il
provvedimento.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015
procedimento esige l’osservanza delle regole stabilite dall’art. 100 cod.proc.pen.