Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2900 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2900 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRAZIANO UMBERTO n. 9/12/1984
avverso l’ordinanza

n. 751/2013 dell’11/7/2013 del TRIBUNALE DEL

RIESAME DI CATANZARO
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso
chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio quanto al reato di cui all’art. 390
cod. pen. ed il rigetto per il resto.
Uditi gli avv. GIUSEPPE DE MARCO e GIOVANNI GIANNICCO che hanno chiesto
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il luglio-17 settembre 2013 il Tribunale del Riesame di
Catanzaro confermava la misura della custodia in carcere applicata nei confronti
di Graziano Umberto dal giudice per le indagini preliminari del medesimo
Tribunale il 19 giugno 2013 per i reati di associazione mafiosa (art. 416 bis
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen.) nonché procurata inosservanza di pena (artt.
81 e 390 cod. pen.) aggravata ai sensi dell’art. 7 I. 203/91 in relazione alle
attività di una organizzazione criminale esistente nel territorio di Rossano (CS) e
zone limitrofe, operante nel più ampio contesto delle bande di criminalità
mafiosa calabresi denominate `ndrangheta.
Rilevato come, con riferimento alla esistenza ed attuale operatività della
associazione criminale in questione, non vi fossero specifiche contestazioni della

Data Udienza: 12/12/2013

difesa, il Tribunale rinviava sul punto alla motivazione del giudice per le indagini
preliminari ed al contenuto di alcune sentenze, sia in giudicato che non ancora
definitive, richiamando in sintesi i relativi contenuti. Esaminava poi il materiale
probatorio più specificatamente utilizzato per i fatti oggetto del procedimento in
corso, intercettazioni di conversazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
Quanto al ruolo specifico del ricorrente nell’ambito di tale gruppo criminale
ed al reato fine a lui contestato, la procurata inosservanza di pena in favore di
Galluzzi Salvatore, il Tribunale riteneva significative le dichiarazioni dei

Graziano con riferimento alla predisposizione della fuga degli affiliati all’esito
della definitività di una sentenza di condanna nei loro confronti. Più in
particolare:
– Vallonearanci Maria lo indicava quale affiliato della banda mafiosa di
Rossano Calabro nel contesto delle cui attività effettuava la vendita di droga al
dettaglio.
– Tedesco Fabio parimenti lo indicava quale soggetto dedito allo spaccio di
droga alle dipendenze di Esposito Sergio a sua volta dipendente dal capobanda
Acri Nicola.
– Da una conversazione intercettata il 1° febbraio 2011, oltre a risultare
che il ricorrente si era recato in Roma per attendere l’esito di un processo in
cassazione ed avvisare i sodali per la fuga in caso di definitività della sentenza di
condanna, risultava anche, secondo il Tribunale, che il ricorrente provvedeva alla
raccolta di proventi estorsivi e gestiva il gruppo criminale durante la latitanza dei
capi.
In ordine alla condotta specifica di procurata inosservanza di pena in favore
di Galluzzi Salvatore, contestata quale autonomo reato e comunque quale
elemento dimostrativo del ruolo nel gruppo criminale, si dava atto che il Galluzzi
si era dato alla latitanza dopo la definitività della condanna del processo “Ombra”
a seguito della sentenza di cassazione del 27 maggio 2010; durante tale periodo
le intercettazioni in corso consentivano di ascoltare una conversazione tra
Galluzzi ed il ricorrente che dimostrava come quest’ultimo facesse da tramite per
la gestione degli affari illeciti del latitante e come fosse incaricato di dare le
necessarie istruzioni ai fini della segretezza a coloro che dovevano incontrare il
Galluzzi.
Il Tribunale confermava anche la sussistenza della aggravante di mafia
atteso che la condotta in favore del latitante era finalizzata a garantire la
sopravvivenza del gruppo.
Nel rispondere alle contestazioni specifiche della difesa, riteneva irrilevante
quanto dedotto in ordine all’equivocità di un’ intercettazione non trattandosi di

collaboratori di giustizia e le circostanze accertate quanto alla attività svolta da

conversazione valorizzata dal giudice del provvedimento di cattura ed essendo
irrilevante che taluni collaboratori di giustizia non fossero stati ritenuti attendibili
dalla sentenza Corte di Assise d’Appello di Catanzaro del 14 luglio 2011
trattandosi di soggetti diversi da quelli le cui dichiarazioni erano state utilizzate
contro il ricorrente.
Infine, il Tribunale confermava la sussistenza di esigenze cautelari ritenendo
applicabile la presunzione relativa di cui all’art. 275 3 0 comma cod. proc. pen.,
non emergendo in atti elementi che superassero tale presunzione.

Con primo motivo deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione
osservando che l’ordinanza presenta una motivazione solo apparente, nonché
manifestamente illogica ed erronea:
– non esiste alcuna sentenza che abbia affermato la esistenza della “ndrina”
di Rossano con i medesimi soggetti.
– È erroneo ritenere in base alla intercettazione del 16 febbraio 2002 che il
“Nicola” della conversazione sia Acri Nicola essendovi altre persone con lo stesso
nome dedite alle attività criminali individuati dalle sentenze richiamate.
– Non vi sono sentenze di condanna nei confronti di Acri e Graziano quanto
ad un presunto ruolo nella associazione mafiosa operante in Rossano calabro.
– Rileva che non si è tenuto conto degli argomenti desumibili dalla
assoluzione di Acri Nicola in un processo per strage.
– Non vi è stata adeguata valutazione della utilizzabilità delle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia.
– Afferma che anche per i collaboratori di giustizia utilizzati dal Tribunale,
contrariamente a quanto affermato nella ordinanza, la citata sentenza della Corte
d’Assise d’Appello di Catanzaro aveva espressamente ritenuto la inattendibilità.
– Le dichiarazioni dei collaboratori utilizzate contro il ricorrente non si
riscontrano fra loro e non sono sorrette da altri riscontri individualizzanti.
– Ritiene illogiche le affermazioni del Tribunale in ordine alla responsabilità
per l’ausilio alla latitanza di Galluzzi.
Con secondo motivo deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione in
relazione alla affermazione delle esigenze cautelari. Rileva che non vi è stata la
necessaria indicazione in positivo della sussistenza di tali esigenze cautelari e che
il Tribunale non ha tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa circa
le esigenze lavorative familiare dell’indagato.
Con motivi aggiunti depositati il 27 novembre 2013, la difesa deduce
innanzitutto la violazione legge ed il vizio di motivazione per essersi affermato
sussistere il reato di procurata inosservanza di pena aggravata ai sensi dell’art. 7
I. 203/91 laddove la condotta, alle date condizioni, era assorbita in quella di

Graziano propone ricorso a mezzo dei propri difensori.

associazione mafiosa. Difatti dallo stesso provvedimento impugnato risulta che la
condotta tenuta dal Graziano non era diversa da quella di partecipazione alla
associazione. Con il secondo motivo aggiunto ribadisce le critiche in tema di
valutazione delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il primo motivo di ricorso nei limiti di cui appresso.
Il Tribunale ha proceduto alla valutazione della attendibilità dei due
collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni valorizza al fine di determinare la

in positivo (collaboratori … “la cui complessiva attendibilità è indiscutibile, per
essersi i medesimi accusati di gravi reati e, soprattutto, risultando gli stessi
soggetti già organici al sodalizio di stampo mafioso de quo, ovvero ad altre
organizzazioni delinquenziali della medesima natura”) e con una valutazione in
negativo: in risposta alla specifica deduzione della difesa che la Corte di Assise di
Appello di Catanzaro aveva ritenuto i collaboratori inattendibili, il Tribunale
afferma che tale valutazione era riferita ad altri collaboratori diversi da
Vallonearanci e Tedesco.
Ma tale ultima affermazione non corrisponde all’effettivo contenuto della
sentenza. La sentenza della Corte di Assise di Appello, che valutava le
dichiarazioni della Vallonearanci nella veste di testimone, testualmente afferma
che “In realtà: Vallone Aranci

la seconda, ha reso dichiarazioni (peraltro

indirette, e la fonte è rimasta non controllata) di dubbia credibilità fra l’altro ha
errato clamorosamente nel qualificare il marito parente di Acri Nicola” e non
condivide la valutazione dei giudici di primo grado (la cui decisione ribalta)
secondo cui tre testimoni, tra cui la Vallonearanci,

“Essi sono stati reputati

importanti dalla prima Corte, in quanto avrebbero subito pressioni e minacce, a
riprova del clima intimidatorio in cui si sarebbe celebrato l’intero processo”.
Quindi tale sentenza riteneva “di dubbia credibilità” la dichiarante, ancorchè
con argomenti non particolarmente approfonditi in quanto era già giunta al
ritenere non dimostrata la tesi di accusa.
Certamente la valutazione della Corte di Assise di Appello non condizionava
la decisione del Tribunale che poteva giungere, motivatamente, al diverso
apprezzamento dell’affidabilità delle dichiarazioni della Vallonearanci nel contesto
di indagini di criminalità organizzata. Ma, a fronte della specifica deduzione della
difesa sull’essere stata la collaboratrice ritenuta in altra sede non credibile, non
può ritenersi esaustiva una motivazione, quale quella sopra trascritta, che è
generica e non riferita alla specifica persona, affermando solo la ricorrenza di
comuni precondizioni di credibilità (l’intraneità al contesto criminale ed il rendere
dichiarazioni responsabilizzanti anche perché autoaccusatorie).

gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente, con una generica valutazione

Difatti dalla motivazione della ordinanza impugnata risulta la centralità della
dichiarazione della Vallonearanci, che funge anche da unico riscontro delle
dichiarazioni dell’altro collaboratore di giustizia; inoltre il quadro indiziario è
ritenuto sussistente in base ad una serie di elementi che assumono una portata
dimostrativa della partecipazione alla associazione mafiosa in base ad
valutazione complessiva. In tale modo la carente motivazione sul punto della
attendibilità e, quindi, utilizzabilità della dichiarazione di Vallonearanci condiziona
la gravità del quadro indiziario imponendo perciò un nuovo esame che, in modo
specifico, dia conto in modo esauriente della attendibilità delle citate

dichiarazioni accusatorie ovvero valuti la tenuta del quadro indiziario laddove le
stesse non risultino in concreto utilizzabili.
Il giudice di rinvio, poi, dovendo ripetere il giudizio anche sulla
configurabilità del reato di procurata inosservanza di pena in concorso con il
reato di associazione mafiosa, valuterà la possibilità di configurare entrambi i
reati o se la condotta di ausilio alla latitanza della capo della banda rientri nella
ordinaria condotta di partecipazione alla associazione mafiosa come affermato
dalla giurisprudenza di questa Corte (“Il delitto di partecipazione ad associazione
mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il
soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale
elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di
depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività dell’associazione o a
perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un
associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell’attività prevista dal vincolo
associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di
questa. (Fattispecie in cui il reo è stato ritenuto partecipe dell’associazione
mafiosa per avere manifestato e concretamente prestato costante disponibilità a
fornire notizie sugli interventi di polizia). Sez. 1, Sentenza n. 33243 del
07/05/2013 Ud. (dep. 31/07/2013) Rv. 256987, Borrelli e altro”).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza mpugnata e invia per nuovo esame al Tribunale di
Catanzaro.
Roma così deciso il 12 dicembre 2013

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