Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2900 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2900 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOUBTAHIJ YASSIR N. IL 17/08/1980
avverso la sentenza n. 2109/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
27/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 11/11/2015

143 Moubtahij

Motivi della decisione

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
recante affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera d), cod proc.
pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500 a titolo di
sanzione pecuniaria.

P. q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende.

Roma 11 novembre 2015

309 del 1990; ma ha successivamente presentato rituale dichiarazione di rinuncia.

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