Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2900 del 07/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2900 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GERSAK ANDRAZ N. IL 10/11/1973
avverso la sentenza n. 684/2012 GIP TRIBUNALE di PORDENONE,
del 29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 07/12/2012
Ritenuto:
– che il gip presso il tribunale di Pordenone, con sentenza del 29/3/2012, ha applicato su richiesta
delle parti nei confronti di Andraz Gersak, imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co.
1 bis d.P.R. 309/90, per avere trasportato dalla Slovenia in Italia sostanza stupefacente del tipo
marijuana, la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa;
-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che il ricorso per cassazione proposto dalla difesa del prevenuto in punto di carenza di
motivazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., risulta inammissibile perché il relativo
motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria
immediata di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in
ordine alla inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza
di cause di non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 7/12/2012.
Il Consigliere estensore
d . Santi Ga zara
Il Pr sidente
dott.ssa Cl
i. .
assoni
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione