Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 290 del 19/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 290 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Nei confronti di :
BUSATO STEFANO N. IL 04.09.1965
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIA in data 6 febbraio 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Nicola Lettieri che ha chiesto raccoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 6 febbraio 2012 il Tribunale di Venezia applicava
la pena concordata a Busato Stefano, imputato del reato p. e p. dall’art. 186, 2° comma lett.c,
2 bis e 2° comma sexies Codice della Strada per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza
(tasso alcol emico rilevato all’accertamento 1,92-1.77 gr/lt) con l’aggravante di aver
commesso il fatto in ora notturna.
ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica
2. Avverso tale decisione
presso la Corte d’Appello di Venezia, censurando la gravata sentenza nella parte in cui aveva
omesso di disporre la confisca dell’autovettura con cui era stato commesso il reato

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso è fondato. La disposizione normativa di cui all’art. 186 C.d.S. è stata
parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, recante “Disposizioni in
materia di sicurezza stradale”. In particolare, lo specifico richiamo nell’art. 186, come
novellato, all’alt. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L. n. 120 del 2010
(intitolato “Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della
confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato”),
fa fondatamente ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di
riferimento, che la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di
ebbrezza (nonché per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e di guida sotto
l’influenza di sostanze psicotrope), è ora qualificata come sanzione amministrativa e

Data Udienza: 19/12/2012

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo targato AW840CH e dispone la
confisca dello stesso
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2012
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

non più penale, come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato
affermato da questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte
Costituzionale (sentenza n. 196/2010). Dunque, il legislatore operando una specifica
scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui all’art. 186 C.d.S. in
riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate. Ma, pur con l’entrata in vigore della
ennesima modifica al C.d.S., è rimasto fermo l’obbligo (previsto per espressa
disposizione di legge anche prima dell’ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in
quanto introdotto con la riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca (quale
sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel
caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la
stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza. Dunque, analogamente a
quanto avviene già per l’applicazione (obbligatoria) della sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca con sentenza che a
cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter
C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea
al reato. La trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad
amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689
del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative. Invero, il citato art. 1 recita
“nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”, quest’ultima
da intendersi, ovviamente, “amministrativa”. Ma la violazione, per il caso che ci occupa
(art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), non integra un’ipotesi di condotta illegale
amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una
sanzione che ha natura amministrativa (confisca).
4. La sentenza impugnata va pertanto in relazione a tale profilo annullata senza rinvio,
disponendosi la confisca del veicolo.

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