Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 290 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 290 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Guglielmo,

Mancini

nato a Valle Castellana (TE) il

6.7.1963, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Ancona, in data 3 aprile 2012, di
parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Macerata, in data 22 settembre 2005;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto

procuratore

generale

dott.

Mario

Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità

Data Udienza: 15/11/2013

del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data
3 aprile 2012, parzialmente riformando la condanna
pronunciata il 22 settembre 2005 dal Tribunale di

relazione ai reati di falso in cambiali e
ricettazione di assegno bancario, dichiarava
estinto per prescrizione il reato di falso e
rideterminava la pena in relazione al residuo reato
in anni uno mesi cinque e giorni dieci di
reclusione ed euro 600 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) manifesta illogicità della motivazione e erronea
applicazione degli artt. 192 e 496 c.p.p., nonché
dell’art. 648 c.p.
Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non
avrebbe preso in considerazione il fatto
presupposto alla presunta commissione del reato.
2) inosservanza e erronea applicazione della legge
penale e difetto di motivazione,

in quanto

trattandosi di un assegno di sole 5.875.000 lire il
giudicante avrebbe dovuto applicare il comma
secondo dell’art. 648 c.p.

2

Macerata nei confronti di Mancini Guglielmo in

3)

manifesta illogicità della motivazione,

sul

punto della carenza dell’elemento soggettivo. Le
prove sul punto sarebbero contraddittorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I

motivi di ricorso sono generici ovvero

inammissibili.
Il motivo di ricorso con il quale si deduce vizio
di motivazione ed erronea applicazione dell’art.
648 c.p. è manifestamente infondato, poiché la
sentenza impugnata ha chiarito che “dalle
dichiarazioni di Monte Angelo risulta che l’assegno
bancario n. 102827843 venne consegnato al medesimo
da parte di

Mancini

Guglielmo [. . ] già

compilato e con la sua firma di girata”, che la
provenienza delittuosa dell’assegno è certa, che,
infine, il Mancini ha dichiarato di avere ricevuto
l’assegno da soggetto non individuabile, in tal
modo non fornendo giustificazioni del possesso
dell’assegno medesimo.
Le censura relativa alla mancata applicazione del
comma secondo dell’art. 648 c.p. è basata sulla
generica e apodittica affermazione della scarsa
rilevanza economica dell’importo di lire 5.875.000,
a fronte della valutazione espressa, con giudizio

3

manifestamente infondati e devono essere dichiarati

di fatto non sindacabile in questa sede di
legittimità, dal giudice di merito, il quale ha
sottolineato, per escludere l’applicabilità della
richiesta attenuante, non solo l’entità
dell’importo dell’assegno in questione, ma anche le

in essere dal Mancini per creare false prove a
giustificazione della propria tesi”.
Assolutamente privo di elementi di specificità è
l’ultimo motivo di ricorso con il quale si lamenta
la illogicità della motivazione (art. 581, comma l,
lett. c), c.p.p.), poiché il ricorrente non precisa
quali siano gli elementi di valutazione essenziali
ai fini dell’accertamento della responsabilità che
il giudice di merito avrebbe trascurato, e,
pertanto, non consente in alcun modo l’esercizio
del controllo di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso, al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.

4

“caratteristiche artificiose della condotta posta

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.

‘estensore
\

Il Preside e
2

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

—8 GEN 2014

5

Così deciso in Roma il 15 novembre 2013.

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