Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29 del 19/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIOLI CARMINE N. IL 22/02/1979
avverso l’ordinanza n. 1062/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
REGGIO CALABRIA, del 25/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ALFRA
CLoiry,

teLt,

A.3 kigh

Uditi difensor Avv.;

O “..D.rfj

U.C>

yhl

coL

Data Udienza: 19/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, con ordinanza in data
25.03.2014, ha revocato il beneficio degli arresti domiciliari disposto nei
confronti di Violi Carmine con provvedimento ex art. 656 comma 10
cod.proc.pen. emesso il 17.09.2013 dal pubblico ministero presso il Tribunale di
Palmi, in relazione all’espiazione della pena residua di anni 2 mesi 8 giorni 24 di
reclusione di cui alla sentenza di condanna pronunciata il 30.10.2012 dal GIP del
Tribunale di Palmi; la revoca era motivata sulle risultanze dell’informativa in data
18.10.2013 dei carabinieri della stazione di S. Eufemia d’Aspromonte , da cui

emergeva che il Violi era stato arrestato in flagranza del reato di evasione perché
sorpreso, in occasione di un controllo, fuori della propria abitazione, affacciato a
un parapetto ben oltre il proprio civico, senza fornire giustificazione alcuna;
l’arresto era stato convalidato con applicazione della misura cautelare degli
arresti domiciliari da parte del Tribunale di Palmi, che aveva successivamente
condannato il Violi alla pena di mesi 8 di reclusione per il delitto di cui all’art. 385
cod. pen.; la gravità della trasgressione giustificava, ad avviso del Tribunale di
Sorveglianza, la revoca del beneficio e la traduzione in carcere del condannato.
2. Ricorre per cassazione Violi Carmine, a mezzo del difensore, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
cod.proc.pen., lamentando l’omessa valutazione della concreta offensività della
condotta del ricorrente, che si era limitato ad affacciarsi a un parapetto di una
pertinenza della sua abitazione, così da escludere la gravità necessaria a
giustificare la revoca della misura alternativa alla detenzione in carcere.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. L’art. 656, comma 10, del codice di rito stabilisce che qualora il condannato,
che debba espiare una pena – anche residua – rientrante nei limiti previsti dal
comma 5, si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da
eseguire, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, egli permane
nello stato detentivo in cui si trova (e il tempo corrispondente è considerato
come pena espiata a tutti gli effetti) fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza – al quale il pubblico ministero deve trasmettere gli atti previa
sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione – sulla richiesta
(eventuale) dì applicazione di una misura alternativa alla detenzione in carcere.
In caso di violazione degli obblighi degli arresti domiciliari, quale è
l’allontanamento ingiustificato dal luogo di custodia che è stato contestato al
ricorrente, il magistrato di sorveglianza è legittimato a sospendere la misura
1

Lw_)

alternativa al carcere, a seguito della presentazione della denuncia per il reato di
evasione, mentre la condanna (sopravvenuta) per il delitto di cui all’art. 385 cod.
pen. costituisce causa di revoca della misura, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 9,
ord.pen. espressamente richiamato dall’ultimo periodo del comma 10 dell’art.
656 del codice di rito.
A seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 173 del 1997
della Corte costituzionale, non è peraltro più consentito alcun automatismo tra la
denuncia – e la condanna – per il reato di evasione commesso dal soggetto in

carceraria, dovendo il Tribunale di sorveglianza procedere a un’autonoma
valutazione delle circostanze in cui l’allontanamento ingiustificato dall’abitazione
è avvenuto, da compiersi nella prospettiva del percorso di risocializzazione
intrapreso dal condannato, in conformità al principio affermato da questa Corte
per cui la condanna per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. non è di per sé
automaticamente preclusiva della possibilità di fruire dei benefici penitenziari, e
in particolare della misura alternativa della detenzione domiciliare, dovendo il
giudice procedere a un esame approfondito della personalità del condannato e
della sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale (Sez. 1 n. 22368 del
6/05/2009, Rv. 244130).
3. Nel caso di specie, pur avendo l’ordinanza impugnata correttamente ritenuto,
con motivazione sul punto incensurabile, la sussistenza (sulla scorta della
condanna pronunciata dal giudice della cognizione) del reato di evasione nella
condotta addebitata al ricorrente, risulta del tutto carente la motivazione
sull’idoneità della violazione così accertata a determinare la revoca della misura
alternativa e la traduzione in carcere del condannato, che è stata disposta dal
Tribunale di sorveglianza su basi argomentative di tipo essenzialmente assertivo,
riconducibili all’affermazione della natura “gravemente trasgressiva” della
condotta, senza procedere ad alcuna valutazione ponderata dell’incidenza della
violazione – in relazione alle sue concrete modalità, consistite nella presenza
estemporanea del Violi affacciato al parapetto di un civico della medesima via
(Conturella) di Sinopoli, a breve distanza dalla sua abitazione – sul giudizio di
pericolosità del soggetto e sulla sopravvenuta incompatibilità della custodia
domiciliare col percorso di risocializzazione, tanto più che lo stesso giudice della
cognizione, in sede di applicazione della misura cautelare per il reato di cui
all’art. 385 cod. pen., aveva ritenuto idonea a tutelare le esigenze di prevenzione
l’obbligo di permanenza del ricorrente, in regime di arresti domiciliari ex art. 284
cod.proc.pen., nella stessa abitazione dalla quale si era allontanato.
4. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, con rinvio al
Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria per nuovo esame della proposta di
2

espiazione pena in regime di arresti domiciliari e il ripristino della detenzione

revoca degli arresti domiciliari che non incorra nella medesima carenza
motivazionale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Reggio Calabria.

Così deciso il 19/11/2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA